Superbonus e General Contractor: la Cassazione fa chiarezza sui costi ammissibili
La sentenza della Corte di Cassazione conferma l’operato dei General Contractor nell’ambito degli interventi di riqualificazione agevolati con il Superbonus 110%
I principi affermati dalla Cassazione
La Suprema Corte ha, preliminarmente, confermato che i crediti fiscali rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 316-ter c.p., che sanziona l’indebita percezione di erogazioni pubbliche. La detrazione fiscale del Superbonus, sebbene tecnicamente non costituisca un finanziamento diretto, rappresenta comunque un vantaggio economico a carico dello Stato e quindi soggetto a verifica.
Nel caso di specie, i giudici hanno poi chiarito due aspetti chiave:
- il nesso di stretta funzionalità tra spese e interventi agevolabili: l’art. 119 del Decreto Rilancio prevede la detraibilità delle “spese documentate e rimaste a carico del contribuente”, le quali devono essere funzionalmente collegate agli interventi realizzati. Nel caso di specie, i costi generali di gestione del Consorzio non possono essere considerati come spese detraibili, in quanto non direttamente collegabili all’esecuzione dei lavori;
- l’assenza di trasparenza nella determinazione dei costi: secondo la Cassazione, i costi di gestione consortile non erano adeguatamente documentati, risultando determinati in modo arbitrario e non verificabile nel loro ammontare. Inoltre, il divario tra gli importi fatturati dal Consorzio ai committenti e quelli pagati alle imprese subappaltatrici costituiva un elemento indiziario di un utilizzo distorto dell’incentivo fiscale.
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Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2025, n. 8390IL NOTIZIOMETRO