Superbonus e mancata attestazione nella CILAS: errore formale o decadenza?

La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle conseguenze di un errore nella compilazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il superbonus (CILAS)

di Gianluca Oreto, Cristian Angeli - 30/04/2025

Un errore nella compilazione della CILAS può compromettere il diritto al Superbonus? La mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio (quadro f) può essere sanata? In caso di decadenza, è possibile recuperare le spese sostenute con altre forme di detrazione?

Superbonus e mancata attestazione nella CILAS: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

Chi ha avuto a che fare con le detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio) sa bene che, tra una normativa “leggera”, una schizofrenica attività di modifica, continui (e spesso ondivaghi) chiarimenti degli enti preposti al controllo e scadenze ravvicinate, non è mai stato facile iniziare e concludere in tranquillità una pratica di Superbonus.

Lo dimostra ancora una volta un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 122/2025) che offre spunti importanti per i professionisti impegnati nella gestione dei bonus edilizi, con particolare riferimento al Superbonus.

Nel caso oggetto della nuova risposta, il proprietario di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari (art. 119, comma 9, lettera a), D.L. n.34/2020) e oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus (cappotto termico, sostituzione serramenti, impianti, fotovoltaico e accumulo), aveva presentato una CILA ordinaria e, come richiesto, anche una CILA-Superbonus (CILAS).

La pratica risultava però incompleta: mancava la compilazione del quadro "F", relativo all'attestazione degli estremi del titolo edilizio o della legittimazione dell'immobile, come richiesto dall'art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020, che tra le cause di decadenza dal Superbonus riporta "assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo" (ovvero il quadro F).

Nel caso specifico, l’edificio era stato previamente sanato con apposita pratica edilizia, rendendolo legittimo dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Tuttavia, nella CILAS era stata omessa la spunta nel quadro F, dove devono essere indicate una delle seguenti ipotesi:

  • costruzione completata prima del 1° settembre 1967;
  • costruzione autorizzata da titolo edilizio;
  • costruzione legittimata da successivo provvedimento.
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