Superbonus e mancata attestazione nella CILAS: errore formale o decadenza?
La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle conseguenze di un errore nella compilazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il superbonus (CILAS)
Sulla decadenza dal Superbonus
Dopo la consueta ricostruzione del quadro normativo di riferimento (comma 13-ter, art. 119, del Decreto Rilancio e modello di CILAS approvato in Conferenza unificata), relativamente all’errore commesso nella compilazione della CILAS, l’Agenzia delle Entrate afferma “la mancata compilazione del suddetto quadro determina la decadenza dall'agevolazione in questione (cd. Superbonus)”.
L'assenza dell'attestazione nel quadro "F" non è considerata un semplice errore formale ma un vizio sostanziale. Anche se l'immobile risultava già legittimato da precedente sanatoria, la mancata compilazione implica la perdita definitiva del diritto al Superbonus.
Il comma 13-ter, art. 119, del Decreto Rilancio, infatti, cita le seguenti cause di decadenza dal Superbonus:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
La mancata compilazione del quadro F risulta essere la causa di decadenza di cui alla lettera c).
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025, n. 122IL NOTIZIOMETRO