Superbonus e mancata attestazione nella CILAS: errore formale o decadenza?
La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle conseguenze di un errore nella compilazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il superbonus (CILAS)
Su ravvedimento operoso e Plusvalenze
L’Agenzia conferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la posizione, purché prima della notifica di atti impositivi.
Si accoglie la proposta del contribuente di considerare, per il calcolo di sanzioni e interessi, la data di invio del modello di cessione del credito come dies a quo.
In merito alla vendita degli immobili, poiché il contribuente decade dal Superbonus, non si applica la nuova tassazione del 26% prevista per le plusvalenze “Superbonus” (art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR).
Eventualmente, si applicherà la disciplina ordinaria delle plusvalenze su immobili venduti entro 5 anni dall'acquisto o costruzione.
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Risposta Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025, n. 122IL NOTIZIOMETRO