Superbonus e mancata attestazione nella CILAS: errore formale o decadenza?

La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle conseguenze di un errore nella compilazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il superbonus (CILAS)

di Gianluca Oreto, Cristian Angeli - 30/04/2025

Conclusioni

La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate offre un chiarimento importante sul confine tra errore formale ed errore sostanziale. Ricordiamo che il comma 5-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 tutela le violazioni meramente formali, disponendo che esse non comportano la decadenza dalle agevolazioni fiscali, a condizione che non pregiudichino l’esercizio delle attività di controllo: “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

Tuttavia, come chiarito dal Fisco, la mancata compilazione del quadro "F" costituisce una delle specifiche cause di decadenza previste dalla norma e, proprio per questo, non può essere ricondotta a una violazione formale. In questo senso, l’Agenzia delle Entrate — che, è bene ricordarlo, non è il legislatore — ha fornito un’interpretazione obbligata dal tenore letterale della norma: qualificare la mancata compilazione del quadro F come errore formale equivarrebbe, infatti, a rendere inapplicabile una causa di decadenza espressamente prevista.

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