Superbonus e nuovi adempimenti: occhio alla polizza assicurativa

La comunicazione per i lavori antisismici regolata dal DPCM 17 settembre sembra consistere in una vera e propria asseverazione, chiamando i professionisti ad attente verifiche

di Cristian Angeli - 08/10/2024

Una nuova asseverazione?

La dicitura “nuovi obblighi comunicativi” di cui spesso si parla nei commenti al nuovo DPCM non è impropria. In effetti, l’art. 3 del DL 39/2024 che li ha introdotti prima che fossero regolati nel dettaglio, si riferisce alla trasmissione di informazioni, senza mai esplicitamente definire l’obbligo come “asseverazione”.

Ma ciò non può bastare a ritenere meramente comunicativi i nuovi adempimenti. Lo stesso art. 3, infatti, al suo co. 4 rimanda ad un futuro DPCM la definizione delle modalità per adempiere. Adesso tale DPCM è tra le nostre mani, ed è proprio da quest’ultimo che possiamo comprendere la reale natura del nuovo obbligo.

Ebbene, al suo art. 2, co. 2, si legge chiaramente che “i professionisti abilitati […] trasmettono le informazioni […] sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso”. La stessa dicitura, poi, è replicata anche in apertura dell’Allegato 2 al DPCM, che specifica le linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS.

E non solo, perché l’intero Allegato 2 fa ripetuti riferimenti a una “asseverazione”, tanto che è (giustamente) richiesta la firma digitale dei professionisti chiamati a inoltrarla (progettista, direttore dei lavori e collaudatore), peraltro con dati aggiuntivi rispetto a quelli già comunicati per via “ordinaria”.

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