Superbonus e plusvalenze su cessione immobili: chiarimenti dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate ricorda quali immobili sono interessati dalla nuova previsione introdotta con la legge di Bilancio 2024 e quali restano invece esclusi
Dal 1° gennaio 2024, è prevista una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni a titolo oneroso, di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.
Plusvalenze su vendita immobili oggetto di Superbonus: le indicazioni del Fisco
Si tratta di una novità introdotta dall'art. 1, comma 64, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e su cui è intrevenuto Fisco Oggi, fornendo nuovi chiarimenti a un contribuente che ha chiesto:
- come si applica l’imposta del 26% sulle plusvalenze sulla vendita di immobili oggetto di lavori Superbonus
- se la previsione si applica per tutti gli immobili e anche quando l’agevolazione non l’ha avuta il proprietario della casa ma il comodatario.
Si tratta di un’importante novità che ha modificato l’art. 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis) e su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare del 13 giugno 2024, n. 13/E, chiarendo:
- ambiti di applicazione;
- esclusioni;
- modalità di calcolo delle plusvalenze
Ambiti di applicazione
Ricorda l’Agenzia delle Entrate che gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere dalla qualificazione del soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione come conduttori, comodatari, familiari conviventi, etc.), dalla tipologia di lavori eseguiti (interventi trainanti o trainati), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa.
Cessioni escluse
Vanno escluse le seguenti cessioni:
- immobili acquisiti per successione;
- immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (oppure per la maggior parte di tale periodo, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni).
Calcolo delle plusvalenze
Infine, il Fisco segnala che il calcolo delle plusvalenze va sempre effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nella Circolare, considerate le novità in proposito introdotte sempre dalla legge di Bilancio 2024, che ha novellato anche l'art. 68 del TUIR.
IL NOTIZIOMETRO