Superbonus e PNRR: si confermano i controlli sugli interventi
La Camera approva l'art. 41 del ddl di conversione del Decreto PNRR, che prevede controlli aggiuntivi sugli interventi di efficientamento energetico
Con la fiducia che la Camera dei Deputati ha confermato al Governo nella votazione sul disegno di legge di conversione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. nuovo Decreto PNRR), prende forma la versione finale del provvedimento - che adesso dovrà passare al vaglio del Senato - nel quale alcune disposizioni sono rimaste praticamente invariate.
Controlli sull'Ecobonus: le previsioni del Decreto PNRR
Un esempio è l’art. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico”, che prevede alcune misure di integrazione e potenziamento dei controlli sulle istanze per la fruizione del Superecobonus finanziato con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica».
Questo il testo del ddl approvato alla Camera, praticamente identico rispetto a quello del Decreto Legge
“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all’articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 « Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici », investimento 2.1 « - Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica », è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L’ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR”.
Super Ecobonus: i controlli sugli interventi con fondi PNRR
Entro il 31 maggio 2024 sarà quindi necessario pubblicare sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del DM del MISE 6 agosto 2020 e del Codice unico di progetto (CUP), per le istanze relative la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR destinate alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica».
L’elenco integra il programma dei controlli predisposti da Enea (previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto del MISE 6 agosto 2020), che effettuerà le verifiche in situ, congiuntamente agli organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.
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