Superbonus e rendite catastali: nuove penalizzazioni nel Piano Strutturale di Bilancio?

In audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato, il ministro Giorgetti è tornato a parlare di rendite catastali degli immobili oggetto di riqualificazione

di Redazione tecnica - 10/10/2024

Torna prepotentemente alla ribalta il tema della revisione del valore della rendita catastale per immobili oggetto di interventi Superbonus.

Superbonus: il MEF sull'aumento della rendita catastale degli immobili

A riprendere l'argomento è stato lo stesso ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha presentato il Piano Strutturale di Bilancio nel corso dell'audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato: una menzione indiretta, quando ha ricordato che tra le azioni finalizzate all’efficientamento del sistema fiscale, c'è anche l'aggiornamento degli archivi catastali. Si tratta di un'attività che coinvolgerà le proprietà ad oggi non censite e la revisione dei valori catastali per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione che, usando le parole di Giorgetti, sarebbero stati “finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici”.

Il riferimento naturalmente è al Superbonus 110%, anche se il Ministro ha minimizzato, ricordando che, insieme alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di riqualificazione, la legge di Bilancio 2024 aveva già previsto l’obbligo di aggiornare i dati catastali per la stessa tipologia di edifici.

Superbonus e variazione rendita catastale: cosa prevede la Legge di Bilancio

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 86, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha disposto che al termine dei lavori agevolati dalle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Superbonus") occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate la conseguente variazione catastale con aggiornamento della relativa rendita. 

Ricordiamo che la misura riguarda immobili che a fine lavori devono rientrare nella categoria “A”, con esclusione delle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 se chiuse al pubblico (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e se trattasi di Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni a Promozione Sociale nelle categorie B1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), B2 (Case di cura ed ospedali senza fine di lucro) e D4 (Case di cura ed ospedali con fine di lucro).

L’amministrazione finanziaria verificherà se sarà assolto l’adempimento di cui all’ art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del MEF n. 701 del 19 aprile 1994 “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”. Il mancato assolvimento, in caso di controllo da parte del Fisco, determina l'invio al contribuente di apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Rimane da chiedersi se realmente non c'è nulla di nuovo sotto il sole o se sia in preparazione una nuova mela avvelenata per chi ha utilizzato le agevolazioni al 110%.

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