Superbonus e sconto in fattura: chiarimenti dal Fisco sulle fatture scartate

In una nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate spiega cosa fare nel caso in cui una fattura con sconto integrale venga scartata dal SdI

di Redazione tecnica - 26/06/2024

La fattura scartata dal SdI, qualora sia correttamente riemessa nei termini consentiti, non pregiudica l’utilizzo dello sconto spettante ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio per lavori Superbonus 110%.

Superbonus 110%: spetta anche se la fattura viene scartata dal SdI?

La conferma arriva con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2024, n. 140, che ha chiarito il dubbio di un’impresa sulla spettanza dello sconto del 110% su una fattura emessa e scartata a fine 2023.

Nel caso in esame, l’istante ha fatto presente che:

  • la fattura è stata rinviata nuovamente con lo stesso numero e data;
  • su di essa, trattandosi di una fattura con totale a pagare pari a zero, non vale il principio di cassa, ma la data dell'invio al sistema di interscambio (SDI);
  • nel cassetto fiscale il documento comunque compare nell'elenco delle fatture emesse nel mese di dicembre 2023.

Fattura scartata: come rimediare

Il Fisco ha ricordato che la stessa Amministrazione fiscale ha recententemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio (SDI), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento, laddove il problema venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'emissione delle fatture).

Va quindi sottolineato il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633/1972, scartata dallo stesso sistema e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data va considerata tempestivamente emessa.

Inoltre, laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date (una di effettuazione dell'operazione - ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto - ed una successiva di trasmissione allo SdI), qualora la seconda sia rispettosa dei termini di legge, ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto, essa risulterà correttamente emessa con contestuale applicazione dello sconto.

Rimessione fattura e sconto Superbonus 110%: la risposta del Fisco

In altre parole, come già affermato con la risposta dell'Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2024, n. 103/E, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di “sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.

Quindi nel caso in esame, la fattura risulterà sempre inviata nel 2023 con applicazione dello sconto del 110% e non del 70% come avverrebbe nel 2024.

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