Superbonus 110% e sconto integrale: occhio alle fatture scartate dal Fisco

Si può mantenere l'aliquota massima di agevolazione reinviando nel 2024 la fattura emessa nel 2023? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 14/05/2024

La fattura per lavori Superbonus emessa a fine 2023 e scartata dal Sistema di Interscambio (SDI) può rivelarsi un incubo per imprese e clienti che avevano accordato lo sconto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), se non si provvede in tempo a una nuova riemissione, considerato che con il 2024 passa da una riduzione dell’aliquota di agevolazione da 110% a 70%.

Superbonus 110% e fattura scartata: si perde lo sconto?

Ma è tutto perduto o si può rimediare? La soluzione c’è, purché sia assolutamente tempestiva, come spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta del 13 maggio 2024, n. 103.

La domanda è stata posta da un’impresa che ha inviato il 30 dicembre 2023 al sistema di interscambio (SDI), una fattura riferita a lavori Superbonus 110%, già svolti e asseverati, applicando lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento di alcuni caratteri speciali, il sistema di interscambio (SDI) ha scartato la fattura, motivo per cui l’impresa, ha provveduto, come previsto dalla circolare del 2 luglio 2018, n. 13/E, a correggere gli elementi in questione e a reinoltrare la fattura nei primi giorni di gennaio 2024, mantenendo invariati data e numero di emissione. Da qui il dubbio sull'aliquota utilizzabile e applicabile alla commessa.

Sconto integrale: la data emissione fattura coincide con il pagamento

Nel rispondere, il Fisco ha ricordato che, come chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, in tema di detrazioni fiscali, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, così come confermato nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 5 gennaio 2024, n. 1).

Si tratta di un principio assolutamente pacifico, per cui in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l'esercizio dell'opzione) deve ritenersi incassato il provento.

Inoltre, la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo SdI tenendo comunque conto che:

  • il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI;
  • la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse;
  • nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta. Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse;
  • la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del d.P.R. n. 633/1972.

Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.

Fattura scartata dal SdI: come correggere l'errore?

Attenzione però: lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento, laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso, restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 per l'emissione delle fatture.

In questo senso si era già espressa la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, dove si è precisato che:

  • in caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa;
  • in tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa.

In questo senso, valgono i principi generali sui requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la registrazione della fattura elettronica, per cui è preferibile che quella scartata dal sistema SdI vada preferibilmente emessa, ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario.

Si ribadisce così il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633/1972, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.

Peraltro, in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data e l'orario di avvenuta trasmissione, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione. Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [adesso 12] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Inoltre il Fisco ha precisato che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date (una di effettuazione dell'operazione, e una successiva di trasmissione allo SdI) laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

Riemissione fattura 2023 nel 2024: quale aliquota Superbonus si applica?

In altre parole, per individuare il momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo “sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del '”Superbonus 110%”.

Applicando questi principi al caso in esame, laddove la fattura elettronica recante lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata al SdI il 30 dicembre 2023 e, a seguito di avvenuto scarto, nuovamente inviata nei cinque giorni successivi allo stesso, la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023, confermando l’utilizzo dell’aliquota al 110%.

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