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Superbonus, sismabonus e barriere architettoniche in 6/10 anni: per chi?

La legge di conversione del Decreto Superbonus segna il ritorno alle detrazioni dirette e un utilizzo limitato delle opzioni alternative e delle compensazioni. Vediamo come

di Redazione tecnica - 30/05/2024

Con la conversione in legge 23 maggio 2024, n. 67 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. Decreto Agevolazioni o Decreto Superbonus) si spengono definitivamente le speranze di chi contava (anche se molto poco) su qualche ripensamento da parte del Governo e del Parlamento sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito.

Accanto allo stop praticamente totale del meccanismo delle opzioni alternative, una lenta agonia iniziata con il Decreto Cessioni, si conferma quindi il ritorno alle “classiche” detrazioni fiscali, insieme ad alcune indicazioni (e limitazioni) sulla possibilità di compensazione dei crediti di imposta.

Cessione del credito, compensazione crediti e detrazioni dirette: cosa cambia con la Legge n. 63/2024

Si tratta di cambiamenti piuttosto importanti, contenuti nel nuovo articolo 4-bis della legge di conversione, e che riguardano nello specifico:

  • l’attività di compensazione dei crediti da parte di istituti bancari, assicurativi e inetrmediari finanziari;
  • l’utilizzo delle detrazioni dirette per le spese relative a Superbonus, Bonus Barriere Architettoniche 75% e Sismabonus;
  • l’utilizzo delle opzioni alternative per le stesse tipologie di interventi;
  • lo stop all’utilizzo della cessione del credito per le rate residue non ancora fruite relative a detrazioni derivanti da spese per interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121, e quindi per uno qualsiasi dei bonus edilizi.

Compensazione dei crediti: nuovi limiti per banche e intermediari

Con il comma 1 dell’art. 4-bis, si riducono le possibilità di compensazione dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, che dal 1° gennaio 2025 non potranno più utilizzare, pena l’erogazione di una sanzione amministrativa, la compensazione dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni alternative con i debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del d.Lgs. n. 241/1997, ovvero:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
  • premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con d.P.R. n. 1124/1965.

Viene anche aggiunto il comma 3-ter all’art. 121, secondo cui, per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazioni, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono invece ripartite in 6 rate annuali di pari importo.

Superbonus, bonus barriere 75% e Sismabonus: il ritorno alle detrazioni dirette

Si conferma poi al comma 4 dello stesso articolo l'utilizzo delle detrazioni dirette per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2024, per interventi Superbonus, bonus barriere architettoniche 75% e Sismabonus. Le detrazioni dovranno essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni (sconto in fattura e cessione del credito), il comma 5 invece prevede che per gli stessi interventi si proceda con la seguente ripartizione:

  • quattro quote annuali per gli interventi Superbonus;
  • cinque quote annuali per gli interventi rientranti in Bonus Barriere Architettoniche 75% e Sismabonus.

Ricordiamo che, a partire dal 30 marzo 2024 non è più possibile utilizzare sconto e cessione anche per i nuovi interventi con CILA presentata entro il 16 febbraio 2023 (come previsto dal D.L. n. 11/2023). Il D.L. n. 39/2024 ha infatti previsto che oltre alla CILA presentata nei suddetti termini, entro il 30 marzo 2024 devono risultare spese sostenute, documentate da fattura, per lavori già effettuati.

Infine, con la conversione in legge, si stabilisce che a decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione) non è consentito l'esercizio della cessione del credito per le rate residue non ancora fruite relative a detrazioni derivanti da spese per interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 e quindi di uno qualsiasi dei bonus edilizi.

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