Superbonus e sconto in fattura per interventi trainati: occhio alla data delle spese

Quali sono le condizioni per godere delle detrazioni al 110% per gli interventi trainati? Ecco la risposta del Fisco

di Redazione tecnica - 06/12/2022

Uno degli aspetti più “golosi” del Superbonus 110% è rappresentato dalla possibilità di godere della massima detrazione anche per le spese relative a interventi “trainati” dagli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli edifici (cd. “interventi trainanti”). Interventi per cui, come previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, i contribuenti possono anche optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Superbonus 110%, sconto in fattura e spese per interventi trainati: la risposta del Fisco

Attenzione però non solo alla data in cui si sostengono le spese, ma anche a quella in cui vengono effettuati gli interventi, pena la perdita dell’agevolazione maggiorata. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 581/2022, a seguito del quesito posto dai proprietari di un edificio unifamiliare sul quale sono stati eseguiti degli interventi rientranti in Superbonus 110%, con il pagamento del corrispettivo mediante sconto in fattura', previsto appunto dall'art. 121 del Decreto Rilancio.

Tutto nasce dall’emissione, da parte dell’impresa che stava eseguendo i lavori, di una fattura a fine 2021, indicando l'applicazione dello sconto in fattura, con un importo pari a zero proprio in virtù dell’applicazione dello sconto. Ad aprile 2022, al momento della predisposizione del visto di conformità, ci si è resi conto che mancava l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-­ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, per cui non si è effettuata la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura entro il 29 aprile 2022. L’asseverazione è stata rilasciata solamente a conclusione dei lavori, avvenuta a giugno del 2022.

Da qui la richiesta dei proprietari: com’è possibile rimediare all’errore e procedere con la comunicazione della scelta dell'opzione?

Interventi Superbonus: il criterio di cassa

In via preliminare, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii. stabilisce che

  • la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (Ecobonus), si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 ;
  • per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Come più volte ribadito dall'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'imputazione delle spese per le ristrutturazioni edilizie, le disposizioni si riferiscono alle spese sostenute e, quindi, al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020, per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16­bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR e di installazione di impianti fotovoltaici indicati nella successiva lett. h), compresi quelli che danno diritto al 'Superbonus', i beneficiari della detrazione possono optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. ''sconto in fattura'');
  • per la cessione del credito d'imposta  di importo corrispondente alla detrazione ­ ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

Sconto in fattura: le condizioni per ottenerlo

Il criterio di cassa, quindi il riferimento alle spese sostenute o a quelle effettivamente pagate vale anche nel caso di sconto in fattura o della cessione del credito.

Sul punto, il Fisco ricorda che il comma 1­-ter del citato articolo 121 stabilisce che, per la validità dello sconto in fattura:

  • il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'asseverazione circa la congruità delle spese sostenute;
  • la scelta dell’opzione deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese ''scontate'';
  • la comunicazione dell’opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (per il 2022 il termine è stato differito al 29 aprile).

Il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In questo caso, a fronte di una fattura comunque corretta dal punto di vista formale:

  • l’impresa può integrarla con un separato documento extra fiscale, utile a documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto che non si è perfezionato a causa del mancato invio nei termini della comunicazione e rilevare il ''quantum'' da saldare;
  • i proprietari non potranno utilizzare lo sconto in fattura e potranno saldare il corrispettivo pattuito nell'anno 2022 e scegliere se:
    • procedere con la detrazione delle spese
    • optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il termine di vigenza dell'agevolazione (marzo 2023).

Considerato che nell'asseverazione dei lavori effettuati (e rilasciata a giugno 2022) viene indicato che sull'edificio sono stati effettuati sia lavori trainanti che lavori trainati, l’Agenzia ricorda (circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020), che le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Questo significa che ai fini dell'applicazione del Superbonus:

  • le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione;
  • le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, dato che la fattura del 2021 comprendeva sia delle spese riferite agli interventi trainanti che quelli trainati, ma di fatto la spesa relativa agli interventi trainati è stata sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti avvenuta a giugno del 2022, le detrazioni al 110% con relativa cessione del credito potranno essere utilizzate solo per gli interventi trainanti, mentre per gli interventi trainati potranno fruire delle detrazioni e cedere i relativi crediti sulla base delle altre disposizioni agevolative vigenti, ovvero l’articolo 16­-bis del TUIR e l’art. 1, commi 344­347, della legge n. 296/2006)

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