Superbonus: lo stato dell'arte e tutte le novità
Lo stato dell’arte, il contributo a fondo perduto e il nuovo ecobonus in materia di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica
La modifica al comma 8-bis dell’art. 119 apportata dall’art.1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023, ha introdotto le seguenti scadenze per il superbonus:
- per i condomini e assimilati: se la delibera condominiale per la realizzazione dei lavori è datata tra il 18/11/2022 e il 24/11/2022, e la CILAS è stata presentata entro il 25/11/2022 la fruizione del Superbonus con aliquota 110% è consentita fino al 31/12/2023;
- per i condomini e assimilati: se la delibera condominiale per la realizzazione dei lavori è datata entro il 18/11/2022, anteriormente all’entrata in vigore del decreto Aiuti-Quater, n.176/2022, e la CILAS è stata presentata entro il 31/12/2022 la fruizione del Superbonus con aliquota 110% è consentita fino al 31/12/2023;
- per gli edifici composti da due a quattro u.i. distintamente accatastati, appartenenti ad un unico soggetto o in comproprietà: se la CILAS è stata presentata entro il 25/11/2022 si fruisce dell’aliquota del 110% fino al 31/12/2023.
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione: se la richiesta del titolo abilitativo edilizio è stata presentata entro il 31/12/2022, la fruizione del Superbonus con aliquota del 110% è ammessa fino al 31/12/2023.
In tutti i casi di cui sopra, nella circostanza in cui non si siano rispettate le date, l’aliquota di riduce al 90% dall’1/01/2023 al 31/12/2023, al 70% nell’anno 2024 e al 65% nell’anno 2025.
Tutte le presentazioni che, invece, sono successive al 17 febbraio 2023, quindi già oggetto di utilizzo dell’agevolazione al 90%, non fruiscono più delle opzioni alternative alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, secondo le modifiche apportate dal decreto Legge 11/2023, cd. “Decreto Blocca Cesisoni”, convertito con modiche dalla Legge 38/2023.
Si evidenzia che “presentata” vada intesa quale trasmissione al Comune o allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune nel quale ricade l’immobile.
In relazione agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale ricadenti in edifici plurifamiliari la scadenza dell’agevolazione è stata portata dal 30/09/2023 al 31/12/2023, ad opera dell’art.24 del decreto Legge n. 104/2023 che modifica il comma 8-bis, 2° periodo dell’art.119 Decreto Rilancio, il provvedimento, denominato “Decreto Asset” dovrebbe essere convertito in legge entro il prossimo 9 ottobre, in ogni caso il differimento della scadenza avrà efficacia:
- per la fruizione dell’aliquota del 110% fino al 31/12/2023, se completato il 30% dell’intervento complessivo al 30/09/2022;
- per la fruizione dell’aliquota del 90%, se si tratta di avvii a partire dall’1/01/2023, sempreché il beneficiario sia proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento, l’immobile ne costituisca l’abitazione principale e il reddito di riferimento, del medesimo beneficiario, non risulti superiore a € 15.000.
Con gli stessi criteri dei condomini e assimilati, anche per le abitazioni unifamiliari e per le unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale viene preclusa la possibilità di avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Rimasti del tutto immutati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’agevolazione sia nella misura del 110%, che del 90%, così come invariati sono rimasti gli interventi ammessi, quali:
- per i trainanti: l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, ovvero per la coibentazione del tetto, e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la realizzazione di interventi antisismici, nel caso si tratti di edifici plurifamiliari da realizzare sulle parti comuni;
- per i trainati: l’efficientamento energetico, l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, e così via. Alcuni dei quali possono essere trainati o dalle opere di efficientamento energetico o dal sismabonus.
Le novità in sintesi
Il cenno corre alla Circolare n.13 del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate nei cui contenuti sono stati chiariti e riassunti le disposizioni del Decreto “Aiuti-quater” e della legge di Bilancio 2023, ovvero:
- termine delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito dal 17/02/2023 per effetto del decreto Legge 11/2023;
- aumento da quattro a cinque del numero delle cessioni del credito per interventi avviati prima del 17/02/2023;
- accesso alle Imprese che fruiscono del Superbonus alle garanzie SACE, cioè alle richieste di liquidità;
- ripartizione in dieci anni delle spese sostenute nell’anno 2022 con opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023 ed a condizione che la rata di detrazione del 2022 non sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi;
- divieto di acquisto dei crediti edilizi da parte degli Enti locali;
- limitazione alla responsabilità solidale attraverso la produzione documentale da parte cessionaria.
In materia, invece, di acquisto del credito, si prevede che a seguito della conversione del “Decreto Asset” anche Poste Italiane riapra per l’acquisto dei crediti fino all’importo di €50.000,00, seppur dai privati e non dalle imprese.
L’adempimento previsto rispettare entro l’1/12/2023
Entro l’1/12/2023 è stato introdotto un nuovo adempimento dal decreto Legge 104/2023, il quale comporta comunicare il mancato utilizzo del credito derivante da sconto in fattura e cessione all’Agenzia delle Entrate.
Si attende il relativo Provvedimento attuativo da parte dell’amministrazione e si tratta, come accennavamo, dei crediti non ancora utilizzati provenienti dall’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione ovvero se questi non siano fruibili per motivazioni diverse dal decorso dei termini è previsto che l’ultimo cessionario ne faccia comunicazione. Il termine per l’invio è di giorni trenta a decorrere dalla data in cui si è venuti a conoscenza della non utilizzabilità del credito.
L’adempimento riguarderà professionisti e imprese che abbiano applicato lo sconto in fattura e che, non riuscendo a vendere il credito, non lo potranno utilizzare per mancanza della capienza fiscale.
Nei casi in cui si venga a conoscenza della mancata possibilità di utilizzare il credito prima dell’1/12/2023 la scadenza per trasmettere la comunicazione sarà al 2/01/2023.
Il mancato rispetto dell’obbligo e/o dei termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 100,00.
Contributo a fondo perduto del 10% sulle spese sostenute
Il Mef con decreto del 31/07/2023, pubblicato nella G.U. del 25/08/2023, chiarisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 9, c. 3, del decreto Legge 176/2022 “Decreto Aiuti-quater”.
Si tratta degli interventi di efficientamento energetico, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, installazione colonnine di ricarica di veicoli elettrici, per i quali potrà essere inoltrata richiesta all’Agenzia delle Entrate, gestore dei fondi, per l’erogazione della somma quale copertura delle spese sostenute.
Il beneficio spetta agli aventi titolo sia sugli edifici unifamiliari, che sulle unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale che ricadano in edifici condominiali, che abbiano realizzato interventi agevolati dal Superbonus nell’anno 2023, quindi con aliquota al 90%.
Per l’ottenimento della somma è necessario il richiedente rientri nelle condizioni di cui all’art.119 c.mi 8-bis e 8-bis.1 del decreto Rilancio, ovvero non avere reddito di riferimento superiore a € 15.000, essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile che, in ogni caso, dovrà costituire la sua abitazione principale.
Le spese ammesse per la richiesta avranno un limite massimo di €96.000,00, dovranno risultare direttamente sostenute o derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura dell’impresa o essere oggetto di cessione del credito, resta inteso il loro pagamento debba essere stato effettuato mediante bonifico “parlante” nelle date comprese tra l’1/01/2023 e il 31/10/2023.
Laddove i costi siano stati affrontati da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare è disposto che il limite massimo per ciascun richiedente si riduca proporzionalmente alla spesa sostenuta e alla rispettiva quota di proprietà.
La richiesta del contributo a fondo perduto dovrà essere trasmessa entro il 31/10/2023 contestualmente all’attestazione del possesso dei requisiti prima citati, seppure ad oggi non sono ancora stati indicati con precisione i contenuti dell’istanza per i quali si attende Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro sessanta dalla pubblicazione del decreto, quindi entro il 24/10/2023.
Si evidenza che la quota per la quale è consentito presentare istanza, pari al 10% delle spese, non risulta definitiva, in quanto la somma finale verrà stabilita dell’amministrazione finanziaria in proporzione e tenuto conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
In via generale l’erogazione avverrà sino all’esaurimento del plafond di € 20 milioni in ordine cronologico da ricondurre alle date del primo bonifico effettuato dal richiedente e non alla data in cui inviata la domanda.
Il nuovo ecobonus
Finanziato dalle somme destinate al Sismabonus, si tratta di nuove misure previste per la transizione verde e l’efficientamento energetico per la riqualificazione degli immobili privati, da ricondursi al contenuto della proposta di revisione del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al capitolo aggiuntivo “RepowerEu” finanziato con oltre 19 miliardi.
Attualmente si tratta di una proposta di modifica approvata dalla Cabina di Regia del PNRR il cui riferimento è il Target da 1,4 milioni di metri quadri, previsto per il Sismabonus.
Il testo della proposta recita esattamente “modificare la descrizione della misura ed il target eliminando ogni riferimento agli interventi di Sismabonus includendo il relativo sub-criterio nell’ambito del target ecobonus. Tale modifica consentirebbe un maggiore contributo della misura alla transizione verde. La proposta consente, inoltre, di rendicontare l’installazione di caldaie a condensazione a gas in sostituzione delle caldaie a minore efficienza”. Dovrebbe tradursi in un nuovo Superbonus per il quale prevista un’aliquota del 100% la cui fruizione è limitata a determinate fasce di reddito, consentendone la fruizione alle famiglie a rischio di povertà energetica e ai giovani, così come testualmente si legge nella sintesi della proposta “La misura andrà in supporto delle famiglie a basso reddito, in passato rimaste escluse dagli interventi di efficientamento delle abitazioni e si basa sulle consuete detrazioni fiscali, ma, a differenza del passato, con vincoli stringenti che le renderanno disponibili solo alle fasce a basso reddito“.
Il limite reddituale al quale si fa riferimento è di € 15.000,00, ma potrà essere maggiorato in considerazione del numero dei componenti il nucleo familiare.
Si prevede che per la medesima agevolazione possano essere riammesse le opzioni alternative alla detrazione, quali lo sconto in fattura e la Cessione del Credito.
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