Superbonus: tutto quello che cambia con la conversione in legge del D.L. n. 39/2024
Con il voto di fiducia del Senato al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2024, possono essere considerate le modifiche che riguardano il superbonus
Stop a sconto e cessione del credito
L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 39/2024 modifica la disciplina contenuta nell’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023. In particolare viene previsto:
- lo stop alle opzioni alternative per gli enti del terzo settore;
- viene eliminata la possibilità delle opzioni alternative per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici, limitandone l’utilizzo nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, relativamente alle istanze o dichiarazioni presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.
Con l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 39/2024, viene previsto un nuovo sistema di eccezioni per l’utilizzo delle opzioni alternative da parte degli enti del terzo settore. In particolare, i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio possono continuare ad utilizzare le opzioni alternative alle spese sostenute solo in relazione agli interventi per i quali entro il 30 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
L’art. 1, comma 3, del D.L. n. 39/2024 prevede un nuovo sistema di eccezione per gli interventi effettuati nel cratere sismico che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative nel caso in cui risultino soddisfatti gli stessi criteri previsti per gli enti del terzo settore o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.
L’art. 1, comma 4, viene rivisto il sistema di eccezioni per il bonus 75% barriere architettoniche. In particolare, per l’utilizzo delle opzioni alternative sarà necessario (oltre alle condizioni già richieste) che entro il 30 marzo 2024:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Infine, mantenuto integralmente il contenuto del contestatissimo comma 5, art. 1, del D.L. n. 39/2024. In particolare, oltre al sistema di eccezioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 11/2023, viene previsto che per l’utilizzo delle opzioni alternative (che sia superbonus o altro bonus edilizio) è necessario che al 30 marzo 2024 siano state “sostenute spese”, “documentate da fattura”, per “lavori già effettuati”.
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