Superbonus: tutto quello che cambia con la conversione in legge del D.L. n. 39/2024

Con il voto di fiducia del Senato al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2024, possono essere considerate le modifiche che riguardano il superbonus

di Gianluca Oreto - 17/05/2024

Nuova comunicazione di dati ad Enea

Confermati anche i contenuti dell’art. 3 del D.L. n. 39/2024 che impone un nuovo obbligo riservato ai soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • che hanno presentato la CILAS, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Questi soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili dal Superbonus, dovranno trasmettere all’ENEA le seguenti informazioni inerenti gli interventi agevolati:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Per le medesime finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili dal Superbonus, devono trasmette al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le medesime informazioni precedenti inerenti gli interventi agevolati.

Prevista una sanzione per chi non ottempera ai suddetti obblighi. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

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