Superbonus: tutto quello che cambia con la conversione in legge del D.L. n. 39/2024
Con il voto di fiducia del Senato al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2024, possono essere considerate le modifiche che riguardano il superbonus
Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali
L’art. 4-ter potenzia l’attività di vigilanza e controllo sui bonus edilizi, disponendo che, ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus edilizi, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
Per incentivare il lavoro di “controllo”, ai Comuni che effettuano le segnalazioni si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui:
- all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 -ovvero il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;
- all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – che eleva al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni.
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