Superbonus e variazione catastale: cosa succede in caso di mancata comunicazione al Fisco?

Un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa accade in caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione catastale post superbonus

di Redazione tecnica - 11/02/2025

Diventano operative le disposizioni della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) in relazione all’aggiornamento catastale per immobili oggetto di Superbonus, con l’avvio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle comunicazioni ai contribuenti nel caso di mancata indicazione della variazione.

Variazione catastale da Superbonus: le comunicazioni del Fisco

Per chiarire le modalità di comunicazione e i successivi adempimenti a carico dei contribuenti, il Fisco ha emanato il provvedimento del 7 febbraio 2023, prot. n. 38133.

Il provvedimento definisce il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi in cui non sia stata segnalata la variazione catastale su immobili interessati dagli interventi agevolati con il Superbonus. Attraverso la comunicazione, il contribuente potrà valutare la correttezza dei dati in suo possesso ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.

Obblighi e comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Come indicato dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, legge n. 213/2023), l’Agenzia delle Entrate è tenuta a controllare, in relazione alle unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni agevolate (Superbonus), che sia stata presentata, se prevista, la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli effetti sulla rendita dell’immobile. Tali verifiche sono eseguite sulla base di liste selettive elaborate grazie a strumenti avanzati di analisi e interoperabilità delle banche dati.

Se dall’attività di controllo emerge che il contribuente non ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia può inviare apposita comunicazione (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014), per consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione o di contestare eventuali inesattezze.

Modalità di invio e contenuto delle comunicazioni

L'Agenzia delle Entrate utilizza due canali principali per l'invio delle comunicazioni:

  • domicilio digitale (INIPEC), ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005;
  • raccomandata con avviso di ricevimento.

Le informazioni sono inoltre consultabili nel Cassetto fiscale del contribuente e comprendono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • identificativo catastale dell’immobile indicato nella Comunicazione dell’opzione relativa ai lavori edilizi energetici, sismici, fotovoltaici o relativi alle colonnine di ricarica (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234/2021);
  • l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia “Consegna documenti e istanze”, nel caso in cui il contribuente rilevi un errore o intenda fornire dati ed elementi sconosciuti all’Agenzia.

Come regolarizzare la propria posizione

I destinatari della comunicazione possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni mancanti (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze n. 701/1994), beneficiando così delle sanzioni ridotte. Chi aderisce spontaneamente può beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative.

 

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