Tariffa collaudo: si può chiedere ribasso a dipendente pubblico?
Nel caso di incarico di collaudo a un dipendente pubblico si può chiedere un ribasso sulla tariffa? Se sì, come si applica la trattenuta del 50%?
Incarico collaudo appalto a un dipendente pubblico: è possibile richiedere un ribasso della tariffa? E in caso di risposta affermativa, come si applica la trattenuta del 50% ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.L. n. 112/2008? Si tratta di un interessante quesito posto al Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS in merito all’esecuzione del contratto.
Collaudo appalto e ribasso tariffa: cosa dice il Servizio Contratti Pubblici
In particolare nel quesito, il n. 981/2021, riguardante l’incarico a un dipendente di un’altra amministrazione pubblica per collaudo di appalti pubblici di lavori, l’Amministrazione chiede:
- se sia possibile richiedere al dipendente pubblico a cui si intende affidare l'incarico un ribasso sull'importo della tariffa di cui al DM 17/06/2016;
- nel caso di risposta affermativa, se il calcolo della trattenuta del 50% da versare all’Ente di appartenenza deve essere calcolato sull’importo spettante ai sensi della tariffa professionale, oppure sull’importo pattuito nel contratto di incarico stipulato tra stazione appaltante e collaudatore di altra amministrazione pubblica.
Collaudo appalto: la base normativa
Il collaudo costituisce un procedimento obbligatorio ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs n. 50/2016, necessario ai fini della accettazione dell’opera o lavoro pubblici da parte della stazione appaltante.
Sussistono diverse prassi per la configurazione dell’attività di collaudo da parte di dipendenti di altre amministrazioni, sia come incarico professionale sia come servizio tecnico; in ogni caso, secondo il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici afferma che, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 1 della L.241/1990 una trattativa sul corrispettivo appare sempre possibile.
Riguardo all’affidamento a dipendenti di altre amministrazioni è meglio configurare l’incarico professionale ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001: a questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 289/2019, ha ricordato che l’incarico di collaudo conferito ad un dipendente di altre pubbliche amministrazioni ricade proprio in questa previsione per cui:
- gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53 co.6).
- le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio “che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati” (art. 53 co.2).
Collaudo appalto da dipendente pubblico: la trattenuta del 50%
L’art. 61, comma 9 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 dispone che "Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
Tale disposizione ha un duplice obiettivo:
- riduzione della spesa pubblica;
- redistribuzione perequativa delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici.
La norma peraltro trova applicazione anche nei confronti degli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente”.
Le risposte al quesito
Secondo i principi dell’art. 1 della legge n. 241/1990, nulla osta alla richiesta di un ribasso: il corrispettivo da porre a base di offerta per l’incarico da affidare, è costituito dal compenso determinato applicando le tabelle del DM 17/06/2016 soggetto a ribasso, e dalle spese ed oneri accessori non soggette a ribasso. A questo corrispettivo va quindi applicato lo sconto percentuale unico offerto sul compenso.
Inoltre la riduzione del 50%, prevista dall’art. 61 comma 9 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 13/2008, richiamata espressamente dall’art. 102, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, si applica al compenso pattuito eventualmente ribassato.
Documenti Allegati
Parere 26/07/2021, n. 981IL NOTIZIOMETRO