Tecnici manutentori antincendio: proroga dei termini per la qualificazione
Slitta al 2025 il termine per la qualificazione dei tecnici manutentori. Novità anche sulla frequenza dei corsi e sugli esami di valutazione
A pochi giorni dall’entrata a regime del sistema di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, arriva la proroga di un anno, che sposta al 25 settembre 2025 il termine previsto dal comma 1-bis dell’art. 6 del DM 1° settembre 2021.
Tecnici manutentori antincendio: prorogato il termine per la qualificazione
La conferma arriva con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024, n. 219, del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024, che integra e modifica il Decreto del 1° settembre 2021, recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del d.Lgs. n. 81/2008" (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Come specificato nel provvedimento, il differimento si è reso necessario a causa delle difficoltà nella predisposizione di sedi di esame idonee, dotate di particolari apparecchiature e impianti dedicati, che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale, oltre che nell’implementazione del software di gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato.
Le modifiche all'Allegato II del DM 1° settembre 2021
Il Decreto apporta anche le seguenti modifiche all’allegato II del DM 1° settembre 2021:
- esonero dalla frequenza del corso per i soggetti che alla data di entrata in vigore del DM 1° settembre 2021 (ovvero il 25 settembre 2022) abbiano svolto attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni, che possono quindi richiedere di essere sottoposti alla valutazione (comma 5 del punto 1);
- per questi soggetti, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore dello stesso DM 1° settembre 2021, attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14 (comma 4 del punto 4);
- viene raddoppiata la tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore, il cui riferimento è il punto C dell’allegato al DM 14 marzo 2012, passando da 58 a 116 euro per ciascun partecipante, (comma 5-bis, aggiunto al punto 5);
- tale tariffa viene anche richiamata al punto 5, comma 8 dello stesso Allegato II, sulle procedure amministrative per la presentazione dell’istanza. Alla domanda va infatti allegata la ricevuta di versamento, nelle modalità e con l’importo previsto nell’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 14 marzo 2012, punto C.
Il Decreto è già in vigore.
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