Termini impugnazione provvedimenti PA: la sentenza del Consiglio di Stato
Palazzo Spada ricorda i limiti oltre cui un ricorso contro un atto di adesione a una convenzione diventa irricevibile
Il provvedimento di un'Amministrazione, come l'adesione a una convenzione, non solo va pubblicato nell'apposita sezione del sito, ma ha dei termini ben stabiliti per la sua impugnazione. Lo ricorda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2261/2022, con la quale ha definito l'irricevibilità di un ricorso presentato dopo 30 giorni dalla pubblicazione del documento.
Termini di impugnazione di un provvedimento della PA: la sentenza del Consiglio di Stato
Il caso riguarda un Decreto di adesione a una convenzione, presentato da un'Amministrazione e a cui si è opposta la scoietà attualmente affidataria degli stessi servizi. Nonostante il ricorso fosse stato presentato oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione sul sito dell'amministrazione, il TAR lo aveva accolto.
Secondo il giudice di primo grado, sarebbe stata irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, "la pubblicazione del provvedimento impugnato sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria, a cui non è correlato per legge un effetto di pubblicità legale. Inoltre la società ricorrente, essendo titolare di convenzione nazionale relativa al medesimo servizio ed essendo facilmente individuabile dall’Azienda Sanitaria resistente secondo canoni di normale diligenza, avrebbe dovuto diritto a ricevere la notifica individuale dell’atto impugnato, in quanto soggetto controinteressato”. Di conseguenza, secondo il TAR, il termine di impugnazione non andava identificato dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, ma da quella di notificazione individuale dell’atto stesso, mai avvenuta.
A questo punto, la società titolare della convenzione ha presentato appello al Consiglio di Stato, facendo presente che il ricorso sarebbe stato irricevibile per decadenza dei termini. Palazzo Spada ha quindi annullato la sentenza del TAR, la cui logica avrebbe previsto un termine infinito per l'impugnazione, oltre che un inesistente onere di comunicazione individuale da parte dell'Amministrazione.
Pubblica Amministrazione e obbligo di trasparenza
Ricordiamo che come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, modificato poi dall’art. 53, comma 5, lettera a), sub. 2) della legge n. 108/2021 (Conversione in legge del decreto n. 77/2021, cd. “Decreto Semplificazioni”), “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente”.
Non soltanto quindi la pubblicazione sul sito dell'amministrazione era sufficiente a far percepire un'eventuale lesività del provvedimento di adesione alla convenzione per l'attuale titolare dei servizi, ma, analogamente a quanto accade nei procedimenti di evidenza pubblica che vedono coinvolte più imprese, e che si concludono con l’aggiudicazione, anche in questo caso concreto l’impresa aveva un identico onere di verifica della pubblicazione del provvedimento, con la possibilità di impugnarlo entro il termine di 30 giorni e non oltre.
L'appello è stato quindi accolto, annullando la sentenza di primo grado e confermando il termine di 30 giorni per l'impugnazione di un provvedimento della PA.
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