Terzo condono edilizio: niente sanatoria in area vincolata
Rispetto alla legge del 1985, il c.d. Terzo Condono prevede una disciplina più rigorosa per gli interventi in aree vincolate, superando la precedente dicotomia tra inedificabilità assoluta e relativa
Vincolo di inedificabilità assoluta e vincolo di inedificabilità relativa sono due concetti che nell’ambito della normativa condonistica hanno portato a un progressivo restringimento delle opportunità di sanare gli abusi edilizi.
Terzo condono edilizio: no a nuove costruzioni in area vincolata
Lo ricorda ancora una volta il TAR Lazio con la sentenza del 10 ottobre 2023, n. 14971, con la quale ha confermato l’impossibilità di sanare un ampliamento volumetrico di 50 mq in area sottoposta a vincolo, e sul quale la ricorrente aveva presentato istanza di condono ex D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (cd. "Terzo Condono Edilizio").
Secondo la ricorrente, l’area era sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985, per cui nulla ostava alla realizzazione dell'ampliamento.
Di diverso avviso il giudice amministrativo, ricordando che il c.d. Terzo Condono, rispetto alla legge del 1985, prevede una disciplina assai piú rigorosa per gli interventi in aree vincolate superando la precedente dicotomia tra inedificabilità assoluta e relativa.
Vincolo di inedificabilità: cosa prevede la legge sul terzo condono
In particolare, l’ art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326/2003, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 (cd. “Primo Condono Edilizio”), le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Seguendo quanto previsto dalla disposizione, sono quindi insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
- opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al D.L. n. 269/2003 (c.d. "abusi minori");
- vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
La sentenza del TAR
Considerato nel caso in esame era stato operato un ampliamento dell'immobile, comportante quindi una nuova costruzione, in presenza del vincolo paesaggistico (senza rilevare che fosse assoluto o relativo), l’opera era insanabile, motivo per cui il ricorso è stato respinto.
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