Terzo condono edilizio: niente sanatoria senza data certa di fine lavori
Nuova conferma del Consiglio di Stato: l’onere della prova grava sul privato e deve fondarsi su documentazione certa e univoca
Una pratica di condono edilizio non potrà mai andare a buon fine, se non c’è certezza sul fatto che i lavori siano stati ultimati entro la data prevista dalla legge. Ed è per questo che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7093/2023, ha confermato la legittimità del diniego di condono, dell’ordine di demolizione e dell’atto di individuazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, relativi ad alcuni manufatti abusivi per i quali era stata presentata domanda di condono ai sensi del D.L. n. 269/2003 (c.d. “Terzo Condono Edilizio”).
Terzo Condono Edilizio: occhio alla data di ultimazione lavori
Ricordiamo che in Italia si sono succedute tre leggi di condono:
- legge n. 47/1985;
- legge n. 724/1994;
- legge n. 326/2003, di conversione del D.L. n. 269/2003, applicabile a opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, a condizione che esse non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria originaria o, in alternativa, superiore a 750 metri cubi.
Secondo l'ultima normativa in materia, il condono è rilasciabile se i lavori sono stati ultimati entro il 31 marzo 2003. Nel caso in esame, il Comune ha ritenuto che tale data non fosse certa, nonostante il fatto che l’appellante abbia presentato alcune dichiarazioni di altri soggetti in merito all’ultimazione delle opere antecedentemente appunto al 31 marzo 2003. In particolare, l’Amministrazione aveva specificato che le opere oggetto delle dichiarazioni rese dai terzi non corrispondevano, per numeri e dimensioni, ai manufatti risultanti dal rilievo aerofotogrammetrico. In definitiva i rilievi aerofotogrammetrici avrebbero dato luogo a numerose incertezze e perplessità per cui non avrebbero potuto prevalere sulle testimonianze rese da soggetti terzi.
Condono edilizio e data ultimazione opere: l'onere della prova
Tanto è bastato ai giudici di Palazzo Spada per ricordare che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale l'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto da sanare.
Fornire la prova però non basta: essa deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e, comunque, su elementi oggettivi. In difetto, l'amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell'abuso.
In questo caso l’appellante non ha dimostrato di aver ultimato i lavori entro il termine di legge e ha allegato alla richiesta di riesame tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da terzi, attestanti l’ultimazione dei lavori entro il 31/3/2003. Nel rigettare l'appello, il Consiglio di Stato ha quindi specificato che queste dichiarazioni, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, non sono idonee allo scopo, in quanto non suscettibili di essere verificate.
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