Testo Unico delle Detrazioni fiscali in edilizia: la proposta di Renatino
Dal 1986 ad oggi è un susseguirsi di norme che stabiliscono le detrazioni fiscali per il settore dell'edilizia. Occorre una seria riforma
Renatino è un ingegnere molto attento, preciso e studioso. Renatino ha aperto il suo studio quando sono entrate in vigore le norme sul superbonus 110% e, volendo essere un professionista con la risposta sempre pronta, ha deciso fosse necessario entrare nel dettaglio della normativa fiscale prevista per il mondo delle costruzioni.
Renatino e i bonus edilizi
Renatino comincia i suoi studi e capisce subito quali sono le norme da conoscere. Da buon ingegnere Renatino decide di fare uno schema dettagliato che ha origine con l'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) del d.P.R. n. 917 del 1986, il testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR). Da qui in poi è un susseguirsi di norme.
Renatino è attento e ha molto tempo a disposizione per studiare. Pensate, passa quasi ogni giorno della settimana a studiare norme che poi purtroppo vengono modificate nell'arco di poco tempo. A volte riesce anche a lavorare e a presentare progetti, relazioni, attestazioni e asseverazioni, facendo sempre molta attenzione perché di recente ha scoperto che le sanzioni penali in caso di errore sono tantissime, addirittura il carcere da 2 a 5 anni!
Ma torniamo all'analisi normativa. Renatino prova a mettere in fila le norme che possono tornargli utili nei suoi progetti di edilizia privata. Renatino difficilmente si occupa di nuove costruzioni, quindi si limita a studiare le norme che riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia. Tra le più importanti:
- l'art. 14 (ecobonus) del D.L. n. 63/2013 che a sua volta rimanda:
- all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- all'art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che
a sua volta rimanda:
- all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che rimanda ancora:
- allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41;
- al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (per gli interventi precedenti il 6 ottobre 2020);
- al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (per gli interventi successivi al 6 ottobre 2020).
- all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che rimanda ancora:
- l'art. 16 (bonus ristrutturazioni edilizie, sismabonus e bonus
mobili) del D.L. n. 63/2013 che a sua volta rimanda:
- all'art. 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- all'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274;
- al DM 28 febbraio 2017, n. 58 aggiornato al:
- DM 7 marzo 2017, n. 65;
- DM 9 gennaio 2020, n. 24;
- DM 6 agosto 2020, n. 329;
- all'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'art. 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bonus verde);
- l'art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (bonus facciate);
- gli articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (superbonus e bonus barriere architettoniche) che a sua
volta rimandano:
- al DM 28 febbraio 2017, n. 58 (come dai richiamati aggiornamenti);
- ai due Decreti del MiSE 6 agosto 2020;
- all'Accordo Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU;
- al Decreto del MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 (ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Renatino si stropiccia gli occhi 3 volte rileggendo lo schema che ha preparato sul quadro normativo e a questo si ricorda che deve aggiungere circolari, guide e provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate che regolano le modalità di fruizione delle suddette detrazioni. Renatino si accorge pure che nell'ultimo biennio la normativa sul superbonus ha già ricevuto 13 correttivi arrivati:
- dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
- dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
- dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- dal Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in attesa di conversione in legge ma immediatamente in vigore);
- dal Decreto-legge 25 febbraio 2022, n.13 (in attesa di conversione in legge ma immediatamente in vigore).
Renatino non dimentica pure che ogni detrazione prevede diversi beneficiari, aliquote, anni di suddivisione, requisiti, adempimenti, modalità...Renatino è incredulo.
La proposta di Renatino
Renatino a maggio 2020 non ha solo aperto il suo studio professionale. Renatino è stato anche testimone di un cambiamento epocale che ha messo in luce l'importanza delle detrazioni fiscali e del loro utilizzo tramite opzione alternativa (sconto in fattura e cessione del credito) per il rilancio del settore dell'edilizia.
Renatino, però, non comprende come mai da maggio 2020 non si faccia altro che parlare di proroghe e modifiche al superbonus e agli altri bonus fiscali. Molto di rado e in modo molto più timido si discute della necessità di dotare il Paese di un vero e proprio testo unico delle detrazioni fiscali che metta ordine a quello che Renatino definisce "marasma normativo".
Renatino pensa che l'esperienza accumulata sugli attuali bonus fiscali, soprattutto con i più utilizzati superbonus e bonus facciate, possano servire per definire un vero e proprio testo unico e Renatino ha anche qualche idea. Renatino sa che in Parlamento e al Governo ci sono professionisti certamente più preparati di lui ed è fiducioso che questo testo unico possa arrivare a breve. Ma Renatino pensa pure che una proposta potrebbe essere comunque interessante.
Renatino pensa che questo testo unico dovrebbe avere un parte generale con un solo articolo che contenga le definizioni e tante parti specifiche per ogni detrazione fiscali da suddividere unicamente per "obiettivo" o anche tipologia:
- riduzione del rischio sismico
- riqualificazione energetica
- incremento della sicurezza
- building automation
- eliminazione delle barriere architettoniche
- ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria
A questo punto Renatino pensa che parte specifica dovrebbe essere suddivisa in tanti articoli che individuino:
- beneficiari
- requisiti di accesso
- requisiti minimi finali
- limite massimo di spesa ammissibile in detrazione
- adempimenti
- modalità di pagamento
- modalità di fruizione del credito fiscale
- opzioni alternative
E Renatino pensa pure che potrebbe essere cosa buona e giusta utilizzare come aliquota di base, comune a tutte le detrazione, una percentuale minima del 50%.
Ma non è finita, perché Renatino pensa anche a dei booster funzione delle possibilità di spesa del Bilancio dello Stato. Renatino pensa che in ogni legge di Bilancio si dovrebbe prevedere un meccanismo di incremento di questa aliquota per ogni tipologia di detrazione, che può arrivare al 90% per un periodo minimo di 3 anni. Ogni anno, cioè, la Legge di Bilancio dovrebbe effettuare una proiezione a 3 anni dell'aliquota fiscale. In questo modo contribuenti, imprese e professionisti dovrebbero avere a che fare con orizzonti temporali si almeno un triennio. Soluzione che potrebbe dare stabilità al mondo dell'edilizia troppo influenzato da dei booster che, avendo orizzonti temporali troppo brevi, incrementano la domanda nel breve termine con evidenti influenze sull'operato delle imprese e dei professionisti oltre che sul prezzo delle materie prime.
Renatino è fiducioso, sa che prima o poi questo testo unico delle detrazioni fiscali vedrà la luce. Sa che in Parlamento qualcuno ci sta già pensando e lo sta solo definendo nei dettagli. La speranza di Renatino resta sempre salda come anche quella che mentre il dottore studia, il paziente non muoia.
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