Testo Unico Edilizia: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 105/2024

In Gazzetta Ufficiale la Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) con le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Gianluca Oreto - 27/07/2024

Le modifiche al Testo Unico Edilizia

Di seguito gli articoli del d.P.R. n. 380/2001 modificati dalla nuova versione del Decreto Salva Casa che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

Articolo

Rubrica

Comma

2-bis

Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

1-quater

6

Edilizia libera

1, lett b-bis) e b-ter)

9-bis

Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

1-bis e 1-ter

10

Interventi subordinati a permesso di costruire

2

23-ter

Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 3

24

Agibilità

5-bis, 5-er, 5-quater

31

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

3 e 5

32

Determinazione delle variazioni essenziali

3

34-bis

Tolleranze costruttive

1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter

34-ter

Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

1, 2, 3 e 4

36

Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

1

36-bis

Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

 

37

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività

1 e 4

Nel dettaglio, con l’art. 1 del Decreto Legge n. 69/2024 coordinato si interviene sul Testo Unico Edilizia con:

  • l’inserimento del comma 1-quater all’art. 2-bis, che, al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, prevede delle deroghe alle distanze minime tra gli edifici e dai confini per gli interventi di recupero dei sottotetti;
  • la modifica del comma 1, art. 6 (Attività edilizia libera) relativamente alle vetrate panoramiche (lettera b-bis) già presente a partire dal Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142) e alle pergotende (lettera b-ter), inserita dal Decreto Salva Casa);
  • la modifica della definizione di stato legittimo di cui al comma 1-bis, art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili) e l'inserimento del comma 1-ter, che isola la verifica dello stato legittimo delle singole unità immobiliari rispetto alle difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio (e viceversa);
  • la modifica del comma 2, art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire), relativo al titolo da utilizzare nel caso di mutamenti della destinazione d'uso;
  • le modifiche all’art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) che prevede delle semplificazioni sul cambio di destinazione d’uso;
  • l’inserimento dei commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, all’art. 24 (Agibilità) che prevedono delle deroghe per l’attestazione dell’agibilità delle piccole unità immobiliari;
  • la modifica del comma 3, art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), che consente maggior tempo (proroga fino a 240 giorni rispetto ai 90 giorni previsti) per la demolizione dell’abuso edilizio e ripristino dello stato dei luoghi, e del comma 5 relativo al procedimento di alienazione dell'immobile acquisito dalla pubblica amministrazione;
  • la modifica del comma 3, art. 32 (Determinazione delle variazioni essenziali), in cui si elimina il riferimento agli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, da considerare variazione essenziale;
  • la modifica del comma 2, art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di Costruire), a seguito della quale aumenta la sanzione alternativa alla demolizione;
  • l'importante modifica dell’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) applicabile agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024;
  • l’inserimento del nuovo art. 34-ter all’interno del TUE che dovrebbe risolvere il problema delle difformità relative a varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili alle tolleranze di cui all’art. 34-bis;
  • la modifica del dell'art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità) che esclude dalla sanatoria ordinaria le variazioni essenziali (riconducibili adesso alla nuova sanatoria semplificata di cui all'art. 36-bis);
  • l’inserimento dell'art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali) che consente l'utilizzo di una nuova procedura di sanatoria per le parziali difformità e le variazioni essenziali;
  • la modifica del comma 1, art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) che incrementa la sanzione in caso di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata.
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