Testo del d.P.R. n. 380 vigente fino al 29 maggio
2024
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Testo del d.P.R. n. 380 vigente dal 30 maggio 2024 post
D.L. n. 69/2024
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Testo del d.P.R. n. 380 modificato dalla legge di
conversione 105/2024
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Art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra
fabbricati)
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1-quater. Al fine di incentivare l’ampliamento
dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli
interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei
limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche
quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che
siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della
realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche,
nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come
delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza
massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la
costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più
favorevoli.
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Art. 6 (Attività edilizia libera)
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Art. 6 (Attività edilizia libera)
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Art. 6 (Attività edilizia libera)
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1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
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1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
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1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
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b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di
vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione
dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche
ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno
dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi
stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano
generare nuova volumetria o comportare il mutamento della
destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso
di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni
domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo
estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;
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b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di
vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione
dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche
ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell'edificio o di logge o di
porticati rientranti all'interno dell'edificio,
purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con
conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal
regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o
comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile
anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture
devono favorire una naturale microaerazione che consenta la
circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia
della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche
tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo
l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le
preesistenti linee architettoniche;
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b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di
vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione
dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche
ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all’interno
dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in
tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti
esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché
tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con
conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal
regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o
comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile
anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture
devono favorire una naturale microaerazione che consenta la
circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia
della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche
tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo
l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le
preesistenti linee architettoniche;
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b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti
atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende,
tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo
retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di
protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o
annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture
fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni
caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare
la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente
variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche
tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo
l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle
preesistenti linee architettoniche;
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b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti
atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende,
tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche
bioclimatiche, con telo retrattile anche
impermeabile, tende a pergola ovvero con
elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia
addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche
con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione
dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non
possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso,
con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da
ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono
armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;
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Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili)
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Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili)
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Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili)
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1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato
l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli
immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o
da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio
che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia
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1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da
quello che ha disciplinato l'ultimo intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o
l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento
idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Sono
ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati
o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36,
36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.
Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o
dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle
sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6,
e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo
34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo
edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali
le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o
unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di
cui al quarto periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
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1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da
quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l’intero immobile o l’intera unità
immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede
di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei
titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi
tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati
in applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38,
previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità
immobiliare concorrono, altresì, il pagamento
delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e
6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis. Per gli
immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o
da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio
che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al quarto
periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista
un principio di prova del titolo abilitativo del quale,
tuttavia, non siano disponibili la copia o gli
estremi.
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1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo
delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità
insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo
1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato
legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle
singole unità immobiliari dello stesso.
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Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di
costruire)
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Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di
costruire)
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Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di
costruire)
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2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di
loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a
segnalazione certificata di inizio attività.
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2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di
loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a
segnalazione certificata di inizio attività.
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2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
23-ter, comma 1-quinquies, le regioni stabiliscono
con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio
attività.
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Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante)
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Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante)
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Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante)
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1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma
di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa
da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
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1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma
di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa
da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
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1. Ai fini del presente articolo, il mutamento
della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità
immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione
di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili
agli interventi di cui all’articolo 6. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento
rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella
originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere
edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o
dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
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1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della
singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle
normative di settore, ferma restando la possibilità per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche
condizioni.
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1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità
immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria
funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di
settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti
urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
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1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di
destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali di cui
al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)
di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come
definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni.
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1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di
destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali di cui
al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)
di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come
definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni.
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1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento
di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito,
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia
finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme
a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti
nell'immobile. Il mutamento non è assoggettato all'obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al
vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto
dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste
al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione
residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal
piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
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1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di
destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma
restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di
fissare specifiche condizioni, inclusa la
finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo
dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre
unità immobiliari presenti nell’immobile. Nei casi di
cui al comma 1-ter, il mutamento di
destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al
vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto
dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei
limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove
previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di
urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari
poste al primo piano fuori terra o seminterrate il
cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione
regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici
comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le
disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche
alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o
seminterrate.
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1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il
mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più
favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico
nel caso in cui siano previste opere edilizie.
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1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento
di destinazione d’uso è soggetto al rilascio dei seguenti
titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla
segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle
opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando
che, per i mutamenti accompagnati dall’esecuzione di opere
riconducibili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera
a).
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3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.
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3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione
d'uso di un intero immobile all'interno
della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
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3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso
applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni
medesime di prevedere livelli ulteriori di
semplificazione. Salva diversa previsione da parte
delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d'uso di un intero
immobile all'interno della stessa categoria
funzionale è consentito subordinatamente al rilascio
dei titoli di cui al comma 1-quinquies.
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Art. 24 (Agibilità)
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Art. 24 (Agibilità)
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Art. 24 (Agibilità)
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5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle
condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e
dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione
competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti
igienicosanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico
progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti
ipotesi:
a) locali con un’altezza
minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di
2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima,
comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al
limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a
38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per
due persone.
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5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere
resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in
relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti
condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a
interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle
caratteristiche igienicosanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di
ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in
relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni
igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una
maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la
possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla
dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria
trasversali e all’impiego di mezzi di ventilazione naturale
ausiliari.
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5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza
minima e superficie minima dei locali previste a legislazione
vigente.
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Art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali)
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Art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali)
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Art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali)
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3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
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Identico.
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3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta
giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita. Il termine di
cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del
comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di
serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti
nell’immobile all’epoca di adozione dell’ordinanza o di assoluto
bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che
rendano inesigibile il rispetto di tale termine.
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5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
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5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici, culturali,
paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto
idrogeologico previo parere delle amministrazioni
competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici,
ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune,
previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi
dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì,
provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime
determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.
127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva
rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive. È preclusa
la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di
alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato
dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la
rimozione delle opere abusive.
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5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto
idrogeologico previa acquisizione degli assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati delle
amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l’opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici,
ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il
comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o
nulla osta comunque denominati delle amministrazioni
competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241 del
1990, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area
di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio
1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla
effettiva rimozione delle opere abusive da parte
dell’acquirente. È preclusa la partecipazione del
responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore
venale dell’immobile è determinato dai competenti
uffici dell’Agenzia delle entrate tenendo conto dei
costi per la rimozione delle opere abusive.
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Art. 32 (Determinazione delle variazioni
essenziali)
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Art. 32 (Determinazione delle variazioni
essenziali)
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Art. 32 (Determinazione delle variazioni
essenziali)
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3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su
immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli
altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.
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Identico.
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3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su
immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli
altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.
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Art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di Costruire)
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Art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di Costruire)
|
Art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di Costruire)
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2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
|
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del
costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in
difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e
pari al triplo del valore venale, determinato
a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale.
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Identico
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Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
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Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
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Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
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1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore
ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore
ai 100 metri quadrati.
|
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il
mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della
superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità
immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro
i limiti:
a) del 2 per cento delle misure
previste nel titolo abilitativo per le
unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri
quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e
i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e
i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100
metri quadrati;
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore
ai 60 metri quadrati.
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1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui
al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con
il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione
dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile
o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
|
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al
comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il
titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento,
al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità
immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli
scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali
valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni
in materia di distanze e di requisiti
igienico-sanitari.
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2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore
dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi
architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri
esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne,
la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere
e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle
opere.
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Identico
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3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ((ovvero con apposita dichiarazione)) asseverata allegata
agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.
|
3. Le tolleranze esecutive di cui al presente
articolo realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello
stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove
istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali.
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Identico
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3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone
sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa
sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il
tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente
articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo
IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla
documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del
contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa
allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione
dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui
all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo
previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per
le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo
articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di
cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o
l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento
rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso
di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso
del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza
di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
esito negativo dei controlli stessi.
|
3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di
cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico
attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo
rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della
parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della
realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 36-bis, comma
2, corredata della documentazione
tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo
richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello
unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico
regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero
per l’esercizio delle modalità di
controllo previste dalle regioni ai
sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità
che costituiscono interventi di minore
rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c),
del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla
dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui
all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94,
comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del ter- mine del
procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo
dei controlli stessi.
|
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3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei
terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività
necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove
necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste
dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la
concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria
per la redazione della dichiarazione di cui al comma
3.
|
3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il
tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni
dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per
eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi
titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le
sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli
di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi
interventi è condizione necessaria per la redazione della
dichiarazione di cui al comma 3.
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Art. 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in
parziale difformità dal titolo)
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1. Gli interventi realizzati come varianti in corso
d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato
prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo
34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi
2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa
di settore.
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2. L’epoca di realizzazione delle varianti di cui al
comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all’articolo
9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia
impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante
mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico
incaricato attesta la data di realizzazione con propria
dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile
dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare
l’intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata
di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una
somma determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5.
L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui
all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche
nel caso in cui accerti l’interesse pubblico concreto e attuale
alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al
comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione
paesaggistica resta fermo quanto previsto dall’articolo 36-bis,
comma 5-bis.
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4. Le parziali difformità, realizzate durante
l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate
all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di
effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali
non sia seguìto un ordine di demolizione o di riduzione in pristino
e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di
agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai
sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla
disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo
34-bis.
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Art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di
assenza di titolo, totale difformità o variazioni
essenziali)
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Art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di
assenza di titolo, totale difformità o variazioni
essenziali)
|
Art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di
assenza di titolo o totale difformità o variazioni
essenziali)
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1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1,
34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
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1. In caso di interventi realizzati in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali nelle ipotesi di cui all'articolo 31, ovvero in assenza
di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con
variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termini di
cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
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1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità o con
variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all'articolo 31, ovvero
in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle
ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da
essa o con variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termini di
cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
|
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
|
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
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Identico.
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Art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di
parziali difformità)
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Art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di
parziali difformità)
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Art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di
parziali difformità e di variazioni essenziali)
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1. In caso di interventi realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione
certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34
ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di
inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla
scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque
fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della
presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla
disciplina edilizia vigente al momento della
realizzazione.
|
1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio
attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o
in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività
nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei
termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della
presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla
disciplina edilizia vigente al momento della
realizzazione. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo
32.
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2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può
essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui
all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva
attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli
interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle
richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può
condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da
parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali,
necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di
settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità,
efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla
rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del
presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio
attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico
individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da
prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e
quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
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2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere
rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo
5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro
il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui
al secondo periodo del presente comma. In
sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello
unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla
realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi,
anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della
normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza,
igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere
architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere
sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni
certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo
sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo
periodo del presente comma le misure da
prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e
quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
|
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3. La richiesta del permesso di costruire o la
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono
accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che
attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la
dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al
momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di
realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione
di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo.
Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione
dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo
periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
|
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla
dichiarazione del professionista abilitato
che attesta le necessarie conformità.
Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento
alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione
dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata
mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma
1-bis, quarto e quinto periodo.
Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione
dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo
periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto
la propria responsabilità. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
|
|
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3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di
cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
34-bis, comma 3-bis.
|
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4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano
eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica,
il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità
preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in
merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica
dell'intervento.
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro
il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine
perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i
termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente.
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4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in
assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità
preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in
merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica
dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano
determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero
l’aumento di quelli legittimamente realizzati.
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante
della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al
secondo periodo, si intende formato il
silenzio-assenso e il dirigente o responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche
nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino
incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data
successiva alla loro realizzazione.
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5. Il rilascio del permesso e la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al
pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e
30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga
accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una
sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo
periodo è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto
della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui
all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
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5. Il rilascio del permesso e la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al
pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero,
in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a
quella prevista dall’articolo 16, incrementato del 20 per cento in
caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso
di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 34, e in caso di
variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32. Non si applica
l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle
entrate, in una misura, determinata dal responsabile del
procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328
euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della segnalazione
certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di
cui all’articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non
superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda.
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5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia
accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una
sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si
applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
|
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6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio
attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di
cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al
primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del
procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di
cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive
determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il
termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze
istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini
stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi
istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal
presente testo unico.
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6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio
attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di
cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e
secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla
definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.
Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo,
eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale
sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio
rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo
puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla
ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente
comma, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica,
su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli
abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta,
l’istante può esercitare l’azione prevista dall’articolo 31 del
codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica
le sanzioni previste dal presente testo unico.
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Art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di
conformità)
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Art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di
conformità)
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Art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla segnalazione certificata di inizio attività)
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1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo
22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi
stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
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1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo
22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi
stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
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1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo
22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria pari al triplo dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore
a 1.032 euro.
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4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda,
il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono
ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non
superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
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4. abrogato
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4. abrogato
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