Testo Unico Edilizia post Salva Casa, nuove fattispecie di condono edilizio?
L’interessante relazione del Presidente del TAR Veneto mette in dubbio la decretazione d’urgenza utilizzata per il Salva Casa e avanza l’ipotesi di nuove fattispecie di condono edilizio
Disciplina urbanistica e disciplina edilizia
Tra le ulteriori difficoltà interpretative della norma, vengono evidenziati due profili:
- il primo, concernente la differenza tra disciplina urbanistica e disciplina edilizia;
- il secondo, riguardante il rapporto tra le variazioni essenziali su immobili sottoposti a vincolo (disciplinate dall’art. 32, comma 3) e l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell’art. 36 bis.
“Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre rilevare che fino ad ora, con la vigenza del solo art. 36 (che prevedeva la doppia conformità contestuale, sia alla disciplina urbanistica che a quella edilizia), non si era mai posta una reale necessità di capire con precisione a che cosa si riferisse l’una e a che cosa l’altra. Ma adesso che, con il nuovo art. 36 bis, i due concetti formano oggetto di una differente valutazione sul piano temporale, bisogna evidentemente delimitarne con esattezza i contenuti applicativi”.
In mancanza di qualificazioni definitorie da parte del legislatore del 2024, dobbiamo probabilmente fare riferimento a quanto desumibile dal sistema. In tal senso potrebbero venire d’aiuto la legge urbanistica n. 1150/1942 che prevede, all’art. 4 che “La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori e delle norme sull'attività costruttiva edilizia” e in base alla quale la disciplina urbanistica comprende sia la normativa di PRG sia la normativa sulle costruzioni edilizie.
La conformità urbanistica sembra ricomprendere una doppia valutazione, sia sulle norme di PRG che sulle norme dei regolamenti edilizi comunali.
La conformità edilizia attiene, invece, come ci dice il comma 3 dell’art. 36 bis, “alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento”. “Quali sono però queste norme tecniche?” chiede il Presidente Pasanisi.
“In mancanza di una espressa definizione da parte della norma, dobbiamo probabilmente interrogarci sulla sua ratio, che appare essere quella di verificare la realizzazione “a regola d’arte” dell’immobile da sanare: l’importante, nella logica del 36 bis, è che il manufatto, all’epoca della sua realizzazione, pur se sostanzialmente abusivo, sia stato fatto bene, di modo tale che ne sia assicurata la stabilità e la sicurezza. Poi adesso, se consentito dalle norme urbanistiche vigenti, può essere sanato”.
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