Testo Unico Edilizia e Salva Casa: cambia ancora lo stato legittimo?

Dopo la fase delle audizioni è ufficialmente cominciato il “balletto” degli emendamenti al ddl di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) che modifica il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Gianluca Oreto - 28/06/2024

Tutti sul “carro” del Salva Casa. Terminate le audizioni informali, in VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) alla Camera si comincia a fare sul serio in considerazione del fatto che il testo che sarà predisposto e arriverà in aula sarà probabilmente quello definitivo.

Decreto Salva Casa: gli emendamenti

Sono 517 le proposte di emendamento presentate al disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) di cui 453 riguardano l’art. 1 ovvero le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Tra questi, gli emendamenti che avranno un “peso specifico” maggiore saranno quelli presentati dalle forze di maggioranza ed in particolare dalla Lega, ovvero il partito che più di tutti ha insistito per la pubblicazione del Decreto Salva Casa.

Non sfugge, ad esempio, l’emendamento 1.47 presentato da Gianpiero Zinzi, Alessandro Manuel Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni, Graziano Pizzimenti e Giorgia Andreuzza, tutti deputati della Lega.

Cambia lo stato legittimo

Un emendamento finalizzato alla sostituzione del comma 1-bis, art.9-bis, del Testo Unico Edilizia (TUE), la cui formulazione riportiamo nel seguente testo a fronte:

Comma 1-bis, art.9-bis, TUE
VIGENTE

Comma 1-bis, art.9-bis, TUE
MODIFICATO

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, nonché dal titolo di abitabilità o agibilità ovvero dalle planimetrie catastali di primo impianto, per gli edifici costruiti in data antecedente all’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, o da quello stabilito dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, o dalle tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, o dalle varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 35-bis, o dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico, attestato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

 

Conseguentemente, l’emendamento chiede l’inserimento del TUE del seguente articolo 35-bis:

Gli interventi realizzati in corso d’opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarati dal tecnico abilitato, ai fini della attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

© Riproduzione riservata