Testo Unico Edilizia e Salva Casa: sulla CILA è caos

Le indicazioni fornite dall’Accordo in Conferenza Unificata per l’adeguamento della modulistica edilizia, lasciano ampi margini di dubbio sulla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)

di Gianluca Oreto - 02/04/2025

Pur non essendo mai stato un grande estimatore della “famosa” CILAS — la comunicazione di inizio lavori asseverata dedicata al Superbonus — ho sempre riconosciuto il merito della scelta legislativa di affiancare Regioni ed Enti locali per definire una modulistica unica e standardizzata, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di modifiche locali.

Una soluzione che ha effettivamente azzerato le interpretazioni regionali e uniformato l’utilizzo del modulo CILAS per tutti gli interventi agevolati con il Superbonus.

CILA nazionale vs CILA regionale

Un approccio decisamente diverso rispetto a quello adottato nel biennio 2017–2018, quando Governo, Regioni ed Enti locali sottoscrissero diversi accordi per approvare la modulistica edilizia unificata e gli schemi dati XML. Piccolo (ma decisivo) particolare: gli accordi lasciavano alle Regioni la possibilità di recepire con modifiche la modulistica, integrando gli schemi XML secondo le specificità regionali.

Il risultato? Un mosaico frammentato di modelli diversi, spesso in contrasto tra loro e, in alcuni casi, persino con le indicazioni del legislatore. Emblematico il caso del modulo relativo alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il modello di CILA nazionale contiene le seguenti informazioni:

  • dati del titolare e della ditta/società;
  • dati del procuratore o delegato;
  • dichiarazioni del titolare riguardanti:
    • la titolarità dell’intervento,
    • eventuali opere sulle parti comuni o modifiche esterne;
  • comunicazioni sul:
    • tipo e localizzazione dell’intervento,
    • inizio lavori,
    • contributo di costruzione,
    • tecnici incaricati,
    • impresa esecutrice,
    • sicurezza nei luoghi di lavoro,
    • privacy;
  • dichiarazione del progettista:
    • tipologia di intervento,
    • descrizione sintetica delle opere;
  • eventuali atti di assenso;
  • asseverazione di conformità del progetto.

Altro piccolo ma decisivo particolare: alcune Regioni, come ad esempio la Sicilia, hanno recepito il modello nazionale di CILA aggiungendo una sezione dedicata alla “Regolarità urbanistica” dell’immobile.

© Riproduzione riservata