Testo Unico Edilizia e Salva Casa: ecco le modifiche approvate dalla Commissione

Tutte le modifiche apportate al Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024) dall’VIII Commissione alla Camera e le nuove modifiche al Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001)

di Gianluca Oreto - 17/07/2024

Se tutto procede come da copione, dopo il parere delle Commissioni alla Camera sul testo predisposto dall’VIII Commissione, la discussione d’aula sarà una mera formalità e il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) sarà approvato con voto di fiducia prima di passare all’esame del Senato (cui si prevede la stessa “sorte”).

Salva Casa: l’approvazione della legge di conversione

I tempi sono stretti e la scadenza fissata al 28 luglio 2024 imporrà un calendario che si dovrà interfacciare con tutti gli altri provvedimenti in corso di conversione in Parlamento. Ciò che ormai appare sicura sarà la nuova versione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) a cui la legge di conversione del Salva Casa apporterà nuove copiose modifiche (imponendo un nuovo aggiornamento “estivo”).

Di seguito tutte le modifiche apportate dall’VIII Commissione che, come anticipato, saranno anche quelle definitive:

  • nuove deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati;
  • modifiche agli interventi di edilizia libera che riguardano le VePA e le pergotende;
  • nuova modifica alla definizione di stato legittimo;
  • definizione di mutamento della destinazione d’uso “senza opere” e piccole modifiche ai nuovi commi inseriti nell’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia (TUE);
  • importanti modifiche all’art. 24 del TUE sulla segnalazione certificata di agibilità che consentirà di asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in alcune particolari;
  • nuove tolleranze costruttive (resta il riferimento agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024) ed eliminazione dell’asseverazione tecnica sulla verifica di possibili limitazioni dei diritti dei terzi;
  • inserito il nuovo art. 34-ter rubricato “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”;
  • importante modifica al nuovo art. 36-bis che consentirà di utilizzare la nuova sanatoria semplificata anche nelle ipotesi di variazioni essenziali;
  • sempre all’art. 36-bis viene copiosamente rivista la sanzione da pagare per ottenere il permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.

Nelle seguenti sezioni, le novità arrivate dal testo predisposto dall’VIII Commissione.

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