Testo Unico Edilizia e Salva Casa: sottotetti, edilizia libera, stato legittimo, agibilità, tolleranze e sanatoria

Con l’approvazione da parte della Camera del ddl di conversione, con modificazioni, del Decreto Salva Casa, possono considerarsi definitive le modifiche al d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 22/07/2024

Recupero sottotetti

All’interno dell’art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) del TUE viene inserito il seguente comma 1-quater:

Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli”.

Sostanzialmente il recupero dei sottotetti sarà consentito (restando ferme le disposizioni più favorevoli previste dalle leggi regionali) anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini a condizione che:

  • siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
  • non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali;
  • sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.
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