Testo Unico Edilizia e Salva Casa: sottotetti, edilizia libera, stato legittimo, agibilità, tolleranze e sanatoria

Con l’approvazione da parte della Camera del ddl di conversione, con modificazioni, del Decreto Salva Casa, possono considerarsi definitive le modifiche al d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 22/07/2024

Stato legittimo

Di seguito il testo a fronte del comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE e del nuovo comma 1-ter, nella versione vigente post D.L. n. 69/2024 e quella con le modifiche della sua legge di conversione.

Testo vigente dal 30 maggio 2024 post D.L. n. 69/2024

Testo modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 69/2024

Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili)

Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili)

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.

 

1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

Con la modifica apportata dalla Camera, sarà possibile verificare lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare utilizzando alternativamente:

  • il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa
  • il titolo abilitativo, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Tra i titoli in sanatoria utilizzabili oltre a quelli di cui agli artt. 36, 36-bis e 38, è stato inserito quello di cui al nuovo art. 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo) che riguarda le varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili alla condizione di tolleranza.

Altra importante novità (che potrebbe risolvere un certo “imbarazzo” dei professionisti dell’area tecnica oltre che indirizzare la nuova giurisprudenza che si formerà) riguarda il nuovo comma 1-ter che differenzia la verifica dello stato legittimo delle singole unità immobiliari da quello che riguarda le parti comuni di un edificio plurifamiliare. In particolare, la verifica dello stato legittimo:

  • delle unità immobiliari si effettuerà senza prendere in considerazione le eventuali difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio;
  • dell’edificio si effettuerà senza prendere in considerazione le eventuali difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

Da rilevare, però, che mentre il primo periodo del citato comma 1-ter risulta essere chiaro, meno lo è il successivo secondo periodo che non parla più di parti comuni ma molto genericamente di “edificio”.

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