Testo Unico Rinnovabili: il Governo approva il Decreto Legislativo
Il provvedimento entrerà in vigore a fine anno e prevede tre diversi regimi amministrativi per le procedure, secondo livello di complessità e dimensione degli impianti
È stato approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto legislativo che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, (Testo Unico Rinnovabili), in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Testo Unico Rinnovabili: approvato il nuovo Decreto Legislativo
Composto da 15 articoli, il Decreto Legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2024; Regioni ed enti locali avranno 180 giorni per adeguare le procedure amministrative alle disposizioni, uniformare le procedure amministrative.
Scendendo nel dettaglio, il provvedimento individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio d’impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi d’accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.
Obiettivo del provvedimento, che rientra nel quadro delle riforme previste dal PNRR, è superare la frammentarietà che caratterizza la disciplina, garantendo una maggiore uniformità normativa che possa ridurre i tempi amministrativi e migliorare l’efficacia delle procedure autorizzative, come più volte richiesto dalla Commissione Europea e dal Consiglio UE.
La normativa, che deve sempre e comunque rilanciare lo sviluppo delle energie sostenibili con la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, qualifica gli interventi su impianti rinnovabili come di "pubblica utilità, indifferibili e urgenti".
Tre regimi amministrativi differenziati
Il Testo Unico prevede i seguenti tre diversi regimi amministrativi:
- Attività libera: riservata a impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate.
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): si applica a impianti di media grandezza, come quelli superiori a 1 MW, senza che siano necessarie modifiche infrastrutturali o urbanistiche;significative.
- Autorizzazione unica: procedura da utilizzare per progetti complessi o con rilevante impatto ambientale. In questo caso è previsto un processo centralizzato, attivando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per quelli più articolati.
Le zone di accelerazione
Nella versione approvata spicca un’interessante novità: la previsione di delle c.d. "zone di accelerazione”, ovvero aree idonee allo sviluppo accelerato di uno o più tipi di tecnologia rinnovabile e sistemi di accumulo energetico, che il GSE individuerà entro il prossimo 21 maggio 2025, come previsto dall’art. 15-ter della RED III (Direttiva UE 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023)
La mappatura sarà funzionale alla predisposizione da parte delle Regioni, entro il 21 febbraio 2026, del piano per l’individuazione di tali zone, sulle quali potranno essere adottate procedure semplificate, fermo restando la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Le sanzioni
Altro importante passaggio riguarda il sistema di sanzioni (art. 11) previste per chi realizza o gestisce impianti in assenza delle necessarie autorizzazioni o in violazione delle norme, che possono essere dirette ai seguenti soggetti:
- proprietario dell’impianto;
- esecutore delle opere
- direttore dei lavori in caso di costruzione ed esercizio di opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione unica.
L’importo delle sanzioni varia tra 1.000 e 150 mila euro.
Nel caso invece di interventi eseguiti senza PAS, la sanzione amministrativa è compresa tra i 500 e i 30mila euro; qualora le installazioni abusive siano effettuate in aree agricole, le sanzioni possono arrivare fino a 100mila euro con ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando le vigenti disposizioni del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e delle norme edilizie.
Le ulteriori novità
Altre importanti novità riguardano:
- le semplificazioni per le procedure sugli impianti esistenti, in riferimento agli interventi di revamping, ovvero quelli per cui a fronte di un aggiornamento tecnologico la capacità produttiva rimane invariata, e quelli di repowering, consistenti potenziamento degli impianti attraverso tecnologie avanzate o modifiche strutturali parziali.
- la creazione di uno sportello unico digitale per la centralizzazione delle autorizzazioni, unico punto di accesso per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni
Dall'entratat in vigore del Decreto, Regioni ed enti locali avranno 6 mesi di tempo per adeguarsi alla nuova disiciplina. Saranno sufficienti per l’armonizzazione e garantire così una vera semplificazione e accelerazione della burocrazia?
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