Tettoia in area vincolata: ci vuole il permesso di costruire

Opere non precarie e di dimensioni tali da alterare lo stato dei luoghi non sono pertinenziali, e se costruite senza titolo vanno demolite

di Redazione tecnica - 24/06/2024

Tutte le opere che, per caratteristiche e dimensioni, siano atte ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente, se conseguite in totale assenza di titoli edilizi e autorizzazioni all’interno di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, non possono essere oggetto di sanatoria né beneficiare della fiscalizzazione dell’abuso.

In questi casi infatti la sanzione demolitoria si presenta come l’unica misura applicabile quale strumento per ripristinare l’equilibrio urbanistico violato.

Tettoia in area vincolata: obbligo di permesso e autorizzazione paesaggistica

A ribadire il concetto è il TAR Lazio con la sentenza del 22 maggio 2024, n. 10337 che ha rigetta il ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione relativa ad opere conseguite, senza titoli né autorizzazioni, all’interno di un’area soggetta a diversi vincoli di tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Gli interventi in particolare sono consistiti nella costruzione di un basamento in cemento (di superficie pari circa 80 mq e di altezza pari a circa 10 cm fuori terra), interamente sormontato da una tettoia con struttura in legno e copertura in tavole di legno, tegole e pannelli di vetro, ed infine di un muro di recinzione (di lunghezza pari a 59 m circa e altezza pari a 2 m circa) in parte collegato strutturalmente al muro perimetrale portante del fabbricato preesistente dalla stessa tettoia.

Si tratta di opere di grandi dimensioni che non possono essere considerate solo pertinenziali, in quanto sono stabilmente ancorate al suolo, occupano aree e volumi diversi rispetto al fabbricato principale e, di conseguenza, comportano un’alterazione significativa dello stato dei luoghi, trasformando il territorio permanentemente.

Per tali tipologie di interventi è sempre obbligatorio il permesso di costruire, oltre che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Autorità preposta, se vengono conseguiti in area tutelata da vincoli.

Abusi in area vincolata: demolizione doverosa e obbligatoria

Lo stesso concetto è stato peraltro confermato dallo stesso ricorrente che, in parte si appellava alla precarietà delle opere realizzate, e in parte richiedeva l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria - cd. fiscalizzazione dell’abuso, ai sensi dell’ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - in virtù del fatto che la demolizione avrebbe comportato pregiudizio alla staticità dell’immobile preesistente, essendo la struttura collegata al muro portate del fabbricato principale.

È chiaro quindi che le opere, valutate nel loro insieme, proprio in ragione del collegamento strutturale realizzato e delle notevoli dimensioni, comportano un notevole impatto visivo e volumetrico, oltre a creare un nuovo spazio autonomamente utilizzabile.

Si fa presente peraltro che la fiscalizzazione di cui all’ex art. 34, comma 2 del TUE non sarebbe comunque stata applicabile, in quanto la misura si riferisce esclusivamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso e non a quelli conseguiti in totale assenza di titoli, come in questo caso.

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, inoltre, dev’essere valutata dall’Amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, che è successiva ed autonoma rispetto alla fase di emissione dell’ordine di demolizione, e non produce quindi alcun effetto in ordine alla legittimità del provvedimento disposto.

Istanza di sanatoria: gli effetti sull'ordine di demolizione

A nulla rileva poi il fatto che il ricorrente abbia presentato un’istanza di SCIA in sanatoria ai sensi dell’ex art. 37, comma 4 del TUE.

I giudici chiariscono infatti che la presentazione dell’istanza di SCIA in sanatoria - così come dell’accertamento di conformità ex art. 36 del TUE - non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, ma ne sospende solo l’efficacia fino all’esito del procedimento, cosicché, se la sanatoria dovesse essere rifiutata, l’ordinanza riacquisirebbe automaticamente piena efficacia, non essendo necessaria l’emissione di una nuova sanzione da parte dell’Amministrazione.

Nel caso in esame, si spiega, trattandosi di nuove opere realizzate senza titoli né autorizzazioni in area sottoposta a vincoli, l’ordinanza demolitoria non solo risulta doverosa, ma è anche l’unica misura applicabile al fine di ripristinare la legalità violata. Il ricorso viene dunque respinto.

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