Tettoia in area vincolata: serve l’autorizzazione paesaggistica
Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone
Anche nel caso di opere pertinenziali assentibili con SCIA, come ad esempio tettoie di dimensioni contenute, se esse ricadono in zona assoggettata a vincolo, è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica.
Tettoia in area vincolata: ok a demolizione senza autorizzazione paesaggistica
Lo specifica il Consiglio di Stato con la sentenza del 6 novembre 2023, n. 9557, respingendo il ricorso proposto contro l’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) di alcune opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, comprendenti una tettoia a copertura di un cucinino e una tettoia con doghe in legno in sostituzione di una con ondulino plastico.
Per la prima tettoia, il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile perché si era formato il silenzio rigetto non impugnato dal ricorrente, mentre per la seconda aveva confermato la demolizione in quanto essa necessitava di autorizzazione paesaggistica.
Da qui l’appello: per la tettoia cucinino, il ricorrente ha specificato di avere presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria al fine di acquisire il provvedimento di sanatoria paesaggistica ex art. 167 d. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e conseguente sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Nessuna delle due era stata esitata, motivo per cui la pendenza del procedimento produceva l'effetto di rendere inefficace il provvedimento demolitorio, così come non si non si era formato il silenzio-diniego, in quanto non era stato acquisito dal Comune il parere negativo o positivo di compatibilità paesaggistica.
Accertamento di conformità e silenzio diniego
Di diverso avviso il Consiglio che ha richiamato la recente sentenza della Corte Costituzionale del 16 marzo 2023, n. 42, che ha confermato il valore di tacito diniego all’accertamento di conformità, trascorsi sessanta giorni dall’istanza senza pronuncia con adeguata motivazione del Comune.
Il silenzio da parte del Comune diviene significativo di rigetto dell’istanza, e assume piena efficacia di provvedimento esplicito di rifiuto, concretizzando un vero e proprio provvedimento tacito di diniego. Il Tar correttamente ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso affermando che, sulla istanza in sanatoria, si era formato, ex art 36 d.P.R. n. 380/2001, il silenzio diniego non impugnato dalla appellante.
Opere pertinenziali in area vincolata: ci vuole autorizzazione paesaggistica
Per quanto riguarda la tettoia in legno, i giudici di Palazzo Spada hanno specificato che, all’interno di un territorio protetto (DM 9.9.1952) anche opere astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, se realizzate senza titolo, debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale.
Continua il Consiglio specificando che, laddove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, considerata l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica.
E infatti, l'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico: "Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico" .
Nel caso in esame, la tettoia è stata realizzata in assenza di qualunque titolo abilitativo e senza autorizzazione paesaggistica, motivo per cui l’ordine di demolizione è legittimo.
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