Tettoia trasformata in veranda: legittimo l’ordine di demolizione
Un aumento volumetrico non può essere fatto in assenza di permesso di costruire. Ecco la sentenza del Consiglio di Stato
Una tettoia trasformata in veranda è una nuova costruzione e come tale necessita di un permesso di costruire. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, sez. Sesta, con la recentissima sentenza n. 1392/2022 inerente il ricorso contro un ordine di demolizione di alcune opere abusive, realizzate in difformità dalla SCIA, dalla CILA e in contrasto con le norme del PRG vigente.
Demolizione tettoie e verande: la sentenza del Consiglio di Stato
Il caso riguarda la realizzazione di due verande, in ampliamento di due tettoie chiuse nella parte libera con infissi. Secondo il ricorrente, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima per omessa notifica alla comproprietaria e poi perché le due tettoie rientrerebbero nell’ambito dell’edilizia libera.
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza di primo grado, ricordando, preliminarmente, che è legittima l'ordinanza demolitoria d’abuso edilizio notificata ad uno solo dei comproprietari dell'opera: è sufficiente infatti che la notifica dell'ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, venga inoltrata a uno solo dei comproprietari o responsabili dell'illecito, dato che questo deve provvedere, in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, a eliminare l'illecito pena la perdita della propria quota ideale di comproprietà. Rimane salva la tutela del comproprietario pretermesso, che potrà impugnare il provvedimento sanzionatorio entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione.
Tettoia con infissi determina aumento volumetria
Inoltre il TAR ha correttamente qualificato gli abusi come una nuova costruzione e non un intervento di edilizia libera: la chiusura perimetrale delle tettoie implica la creazione di volumi abitativi di carattere permanente e dal punto di vista strutturale e morfologico le opere sono assoggettate al regime autorizzativo, di cui all’art. 3, comma primo, lett.e n. 5), art. 10, comma 1°, lett. a) del D.P.R. n. 380/2011 (Testo Unico Edilizia).
La realizzazione dell’intervento edilizio senza titolo abilitativo comporta quindi, ai sensi dell’art. 31 d..P.R. n. 380/2001, l’applicazione dell’irrogata sanzione demolitoria.
Non solo: accertato l’abuso, l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato che non necessita di una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. In presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo, l'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso è in re ipsa, inerendo al ripristino dell’assetto urbanistico violato.Le tettoie erano state trasformate in verande con aumento volumetrico e, in quanto tali, soggette al regime del permesso di costruire.
Di conseguenza, l'ordine di demolizione è stato confermato: l'aumento volumetrico implica la realizzazione di una nuova costruzione, che in questo caso era totalmente abusiva perché fatta senza alcun titolo abilitativo.
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