Tolleranze costruttive: applicazione delle regole pre e post Salva Casa
Consiglio di Stato: la legittimità di un provvedimento impugnato va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente all’epoca della sua adozione
Salva Casa: le nuove tolleranze costruttive
Infine, l’appellante sostiene che le modifiche apportate apportate all'immobe rientrano - come da attestazione tecnica prodotta in corso di causa - nel regime delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, come recentemente modificato dal decreto legge n. 69/2024 convertito con modificazioni nella legge n. 105/2024.
Sul punto ricordiamo le previsioni del comma1-bis dell'art. 34-bis, vigente dal 28 luglio 2024, secondo cui, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
- a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
- d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
Tuttavia, evidenzia Palazzo Spada, l’attestazione tecnica prodotta, così come le nuove tolleranze costruttive di cui al novellato art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 (post decreto-legge n. 69/2024) non possono essere prese in esame poiché la legittimità del provvedimento originariamente impugnato, risalente al 2021 va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente all’epoca della sua adozione, quando il decreto legge n. 69/2024 evidentemente ancora non era stato adottato.
Ciò, tuttavia, conclude il Consiglio, non esclude la possibilità per il Comune di rivedere le proprie determinazioni rivalutando l’originaria istanza alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 69/2024 convertito con modificazioni nella legge n. 105/2024.
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