Tolleranze costruttive: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti applicativi

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce quando un’opera non può essere sanata come tolleranza edilizia. Focus sui limiti applicativi dell’art. 34-bis TUE.

di Redazione tecnica - 16/04/2025

Tolleranze costruttive: cosa sono?

Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio già emerso in altre decisioni (tra le quali la sentenza n. 3610/2024 sulla quale abbiamo già scritto): le tolleranze costruttive non possono mai riguardare opere del tutto nuove, non rappresentate nel progetto assentito, ma solo minime difformità nella realizzazione di opere già autorizzate.

In particolare, è stato chiarito che:

  • non può parlarsi di tolleranza quando si realizza un vano nuovo (nel caso di specie, un bagno);
  • non può essere invocata la percentuale del 2% in modo arbitrario, riferendosi alla somma delle superfici di più immobili, se l’opera serve esclusivamente uno solo di essi.

In riferimento a quest’ultimo punto, secondo i giudici, la superficie realizzata in ampliamento costituisce il 2,66% rispetto all’appartamento servito, e non l’1,33% riferito alla somma dei due appartamenti, e dunque esula dai limiti del comma 1-bis dell’art. 34-bis, che prevede soglie differenziate a seconda della superficie utile dell’unità immobiliare.

Il Consiglio di Stato, nel valutare la legittimità dell’ampliamento di 4 mq, ha escluso che lo stesso possa rientrare nelle tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001. In particolare, ha respinto l’argomentazione dell’appellante secondo cui la norma sulle tolleranze avrebbe semplicemente codificato una giurisprudenza già consolidata, sostenendo che – in base al principio del tempus regit actum – la valutazione va compiuta alla luce della normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.

Pertanto, non è possibile applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta, né giustificare l’intervento in base a eventuali modifiche nella consistenza degli immobili dovute a successivi frazionamenti o divisioni ereditarie. Anche il richiamo all’art. 34 (anziché al 34-bis) del TUE, nella sua formulazione vigente nel 2017, risulta irrilevante: entrambe le disposizioni prevedono comunque il rispetto del limite volumetrico del 2%, che nel caso di specie risulta superato.

© Riproduzione riservata