Tolleranze costruttive: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti applicativi

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce quando un’opera non può essere sanata come tolleranza edilizia. Focus sui limiti applicativi dell’art. 34-bis TUE.

di Redazione tecnica - 16/04/2025

Conclusioni

Il nuovo intervento del Consiglio di Stato conferma che la disciplina delle tolleranze edilizie non può essere utilizzata in modo estensivo o improprio per giustificare ampliamenti non autorizzati, neanche se di modesta entità. La regola resta quella già consolidata: per poter invocare una tolleranza costruttiva è necessario che vi sia un progetto assentito e che la difformità sia limitata e funzionalmente riferita a quanto già autorizzato.

Alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa, sarà ora compito delle amministrazioni valutare – caso per caso – se sussistono le condizioni per una eventuale rivisitazione dei procedimenti pregressi. Ma resta fermo che i margini applicativi delle tolleranze edilizie, anche nella nuova formulazione dell’art. 34-bis del TUE, non possono trasformarsi in una sanatoria mascherata.

Concludendo:

  • le tolleranze si applicano solo a difformità riferite a opere assentite;
  • l’estensione soggettiva delle soglie (su più unità) non è ammessa;
  • il superamento della soglia del 2% non determina automaticamente una variazione essenziale, ma richiede motivazione caso per caso;
  • le nuove soglie del Salva Casa valgono solo per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.
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