Tolleranze costruttive: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti applicativi
La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce quando un’opera non può essere sanata come tolleranza edilizia. Focus sui limiti applicativi dell’art. 34-bis TUE.
Conclusioni
Il nuovo intervento del Consiglio di Stato conferma che la disciplina delle tolleranze edilizie non può essere utilizzata in modo estensivo o improprio per giustificare ampliamenti non autorizzati, neanche se di modesta entità. La regola resta quella già consolidata: per poter invocare una tolleranza costruttiva è necessario che vi sia un progetto assentito e che la difformità sia limitata e funzionalmente riferita a quanto già autorizzato.
Alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa, sarà ora compito delle amministrazioni valutare – caso per caso – se sussistono le condizioni per una eventuale rivisitazione dei procedimenti pregressi. Ma resta fermo che i margini applicativi delle tolleranze edilizie, anche nella nuova formulazione dell’art. 34-bis del TUE, non possono trasformarsi in una sanatoria mascherata.
Concludendo:
- le tolleranze si applicano solo a difformità riferite a opere assentite;
- l’estensione soggettiva delle soglie (su più unità) non è ammessa;
- il superamento della soglia del 2% non determina automaticamente una variazione essenziale, ma richiede motivazione caso per caso;
- le nuove soglie del Salva Casa valgono solo per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 2 aprile 2025, n. 2771IL NOTIZIOMETRO