Tolleranze costruttive-esecutive: ecco come cambiano con il Decreto Salva Casa

Il Decreto Salva Casa integra l’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia aumentando le possibilità di considerare “tolleranze esecutive” le piccole difformità

di Gianluca Oreto - 04/06/2024

Occhio alle zone sismiche

Come rilevato in un precedente approfondimento, niente sconti per l’antisismica e per i diritti di terzi.

Nelle zone diverse da quelle a “bassa sismicità” (praticamente l’intero territorio nazionale con quale piccola eccezione), un tecnico abilitato (presumibilmente un ingegnere strutturista) dovrà attestare il rispetto delle prescrizioni contenute nella Parte II, Capo IV, Sezione I del Testo Unico Edilizia, ovvero quelle relative alle zone sismiche.

Tale attestazione dovrà essere:

  • corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, secondo il quale “Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche”;
  • trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione per l’inizio lavori ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni;

per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

Si ricorda che sono:

  • interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
    2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
    3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  • interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
    2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
    3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
    4. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
  • interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Alla dichiarazione di “stato legittimo” il tecnico abilitato allega:

  • l’autorizzazione per l’inizio dei lavori (art. 94, comma 2, TUE);
  • l’attestazione dello sportello unico edilizia circa il decorso dei termini del procedimento (art. 94, comma 2-bis, TUE);
  • ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
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