Tolleranze costruttive-esecutive: ecco come cambiano con il Decreto Salva Casa
Il Decreto Salva Casa integra l’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia aumentando le possibilità di considerare “tolleranze esecutive” le piccole difformità
Occhio alle zone sismiche
Come rilevato in un precedente approfondimento, niente sconti per l’antisismica e per i diritti di terzi.
Nelle zone diverse da quelle a “bassa sismicità” (praticamente l’intero territorio nazionale con quale piccola eccezione), un tecnico abilitato (presumibilmente un ingegnere strutturista) dovrà attestare il rispetto delle prescrizioni contenute nella Parte II, Capo IV, Sezione I del Testo Unico Edilizia, ovvero quelle relative alle zone sismiche.
Tale attestazione dovrà essere:
- corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, secondo il quale “Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche”;
- trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione per l’inizio lavori ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni;
per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
Si ricorda che sono:
- interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
- interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica
incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
- interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica
incolumità:
- gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Alla dichiarazione di “stato legittimo” il tecnico abilitato allega:
- l’autorizzazione per l’inizio dei lavori (art. 94, comma 2, TUE);
- l’attestazione dello sportello unico edilizia circa il decorso dei termini del procedimento (art. 94, comma 2-bis, TUE);
- ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
Documenti Allegati
Decreto Salva CasaIL NOTIZIOMETRO