Tolleranze costruttive: quando e come si applicano?

Un’interessante sentenza del Consiglio di Stato chiarisce l’ambito di applicazione delle tolleranze costruttive ai sensi dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Redazione tecnica - 12/11/2024

Tolleranze costruttive e sanatoria

Da qui il ricorso prima al TAR (che lo rigetta) e poi al Consiglio di Stato che conferma la decisione di primo grado confermando le modalità applicative delle tolleranze costruttive prospettate dal Comune.

Secondo il primo giudice, correttamente il Comune aveva ritenuto le tolleranze costruttive del 2% non applicabili con riferimento agli interventi di rimessione in pristino a seguito di provvedimenti repressivi, tenuto conto anche del fatto che, in ogni caso, la società non aveva fornito la prova che le difformità riscontrate rientrassero in tale limite percentuale.

Secondo il ricorrente, però, il TAR avrebbe errato nel ritenere l’inapplicabilità della tolleranza del 2% anche agli interventi della specie ai sensi dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017.

Il Consiglio di Stato ha, però, condiviso le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine all’inapplicabilità nella fattispecie della tolleranza del 2% prevista dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, rubricato “Tolleranze costruttive”. A parere dei giudici di Palazzo Spada, infatti, l’art. 34-bis citato e le tolleranze costruttive sono applicabili alle difformità realizzate nel corso della realizzazione di un progetto approvato e non anche alle ipotesi, come nel caso all’esame, di scostamenti previsti in un progetto finalizzato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conseguenza di un provvedimento repressivo di abusi.

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