Tolleranze costruttive: quando e come si applicano?

Un’interessante sentenza del Consiglio di Stato chiarisce l’ambito di applicazione delle tolleranze costruttive ai sensi dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Redazione tecnica - 12/11/2024

Tolleranze costruttive e Salva Casa

Il concetto indicato dal Consiglio di Stato non cambia neanche dopo l’intervento della Legge n. 105/2024 di conversione con modificazioni del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che ha copiosamente modificato l’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia.

A seguito del Salva Casa, infatti, il legislatore ha unicamente ampliato i margini di tolleranza (dal 2 al 6%) e le casistiche (tolleranze esecutive) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 oltre a prevedere delle particolari disposizioni per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi del comma 1-bis, art. 34-bis, del TUE, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

  • del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq;
  • del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 mq;
  • del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 mq;
  • del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 mq.
  • d-bis) del 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 mq.

Il successivo comma 2-bis ha, inoltre, previsto che, sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive (nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2):

  • il minore dimensionamento dell'edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
  • la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
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