Tolleranze costruttive: quando e come si applicano?
Un’interessante sentenza del Consiglio di Stato chiarisce l’ambito di applicazione delle tolleranze costruttive ai sensi dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Tolleranze costruttive: come si attestano
Come previsto al comma 3, art. 34-bis, TUE, le tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
A tale dichiarazione, per le zone sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità, va allegata:
- l’autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 94, comma 2, del TUE;
- oppure l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis;
- ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
Ricordiamo che l’art. 94, comma 2-bis, del TUE dispone:
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 28 ottobre 2024, n. 8591IL NOTIZIOMETRO