Tolleranze post Salva Casa, è un nuovo condono edilizio?
Riflessione sul Testo Unico Edilizia aggiornato al Salva Casa alla luce della recente relazione del Presidente del TAR Veneto
Le certezze del Salva Casa
Ciò su cui, almeno il sottoscritto, è certo riguarda il contenuto di alcune delle nuove disposizioni del Testo Unico Edilizia: gli articoli 34-bis e 34-ter sui quali, recentemente, si è espresso il Presidente del TAR Veneto affermando “il D.L. Salva Casa, in almeno due disposizioni, sembra davvero introdurre nuove fattispecie di condono edilizio. Ci riferiamo al nuovo art. 34-ter, disciplinante le varianti ante Bucalossi, ed al comma 1 bis dell’art. 34-bis, disciplinante le tolleranze costruttive realizzate entro il 24 maggio 2024”.
Considerazioni che “potrebbero” essere estese anche alla nuova versione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, a seguito della quale il pagamento delle sanzioni di cui agli articoli 33 e 34 (le sanzioni alternative alla demolizione anche conosciute come “fiscalizzazione dell’abuso edilizio) concorre allo stato legittimo dell’immobile.
Ho utilizzato, però, il condizionale perché, al netto di alcuni importanti errori di forma del Salva Casa (e sui quali mi auguro arrivi in fretta un correttivo e non una circolare interpretativa), è sempre necessario comprendere le differenze tra condono e sanatoria edilizia.
Condono e sanatoria sono strumenti giuridici distinti utilizzati in ambito edilizio per regolarizzare situazioni di difformità rispetto alla normativa vigente, ma con finalità e modalità diverse.
Proviamo a comprendere le principali differenze.
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