Tolleranze post Salva Casa, è un nuovo condono edilizio?

Riflessione sul Testo Unico Edilizia aggiornato al Salva Casa alla luce della recente relazione del Presidente del TAR Veneto

di Gianluca Oreto - 17/12/2024

Condono edilizio

Il condono è una misura straordinaria, introdotta da una legge speciale, che consente di regolarizzare opere edilizie realizzate abusivamente, purché rispondano a determinati requisiti stabiliti dalla legge.

Caratteristiche principali:

  • straordinario e temporaneo: non è previsto dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), ma da leggi specifiche (le leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003);
  • efficacia retroattiva: si applica a opere già realizzate prima di una data stabilita dalla legge sul condono stessa;
  • condizioni specifiche: la regolarizzazione avviene pagando un’oblazione e rispettando i limiti imposti dalla legge sul condono (soprattutto le leggi del 1994 e 2003);
  • finalità: viene introdotto per far fronte a situazioni di abusivismo edilizio diffuse, spesso per esigenze di gettito fiscale.

Sanatoria edilizia

Diversamente dal condono, la sanatoria è una procedura ordinaria prevista dal Testo Unico dell’Edilizia, che consente di regolarizzare opere edilizie realizzate senza permesso o in difformità, ma solo con doppia conformità simmetrica (art. 36) o asimmetrica (art. 36-bis).

Con la riforma del Salva Casa il legislatore ha ampliato le possibilità di sanatoria attraverso due distinte modalità:

  1. ha espressamente previsto alcune casistiche in cui la difformità non è più un abuso (le fiscalizzazioni e le tolleranze);
  2. ha inserito alcuni “casi particolari” di difformità tollerate, prendendo atto dello stato di fatto degli immobili alla luce di alcune importanti modifiche normative.

Ecco le caratteristiche principali della sanatoria edilizia:

  • procedura ordinaria: non necessita di leggi straordinarie, poiché fa parte della normativa edilizia ordinaria;
  • conformità - la “sanatoria” è concessa solo se l’opera è:
    • conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (per le ipotesi di assenza di titolo o totale difformità ai sensi dell’art. 36);
    • conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (per le ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali ai sensi dell’art. 36-bis);
  • finalità: serve a regolarizzare errori o difformità edilizie che rientrano nei limiti della legalità.
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