Tolleranze post Salva Casa, è un nuovo condono edilizio?

Riflessione sul Testo Unico Edilizia aggiornato al Salva Casa alla luce della recente relazione del Presidente del TAR Veneto

di Gianluca Oreto - 17/12/2024

Le differenze principali

Comprese le differenze principali tra il condono, che resta uno strumento straordinario e più permissivo, introdotto per affrontare situazioni di abusivismo edilizio diffuso, e la sanatoria, che è una procedura ordinaria, rigorosa e limitata, è evidente che con il Salva Casa il cambio di passo è evidente.

Il Salva Casa non è un condono edilizio, ma rappresenta un tentativo del legislatore di agevolare la regolarizzazione edilizia. Con l’introduzione di strumenti come gli articoli 34-bis, 34-ter e 36-bis, il Testo Unico Edilizia compie un passo verso una maggiore flessibilità, pur mantenendo le differenze tra condono edilizio e sanatoria edilizia.

È vero che con la nuova versione dell’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) viene prevista una data (il 24 maggio 2024, priva in realtà di logica giuridica) all’interno della quale considerare le nuove tolleranze maggiori del 2% (simile ad una forma di condono), ma è altrettanto evidente che era corretto prevedere maggiori tolleranze, soprattutto per le edificazioni più risalenti nel tempo e con caratteristiche costruttive diverse dalle attuali.

Ostinarsi ad utilizzare il microscopio su edificazioni in cui l’unità di misura non era neanche il centimetro ma il metro, sarebbe risultato dannoso e inutile. Non nascondo, però, le mie difficoltà a comprendere il motivo per avere ancorato le nuove maggiori tolleranze alla data di pubblicazione del D.L. n. 69/2024 e non, piuttosto, al periodo di edificazione dell’immobile.

Anche l’art. 34-ter, che di fatto amplia le tolleranze alle varianti ante 77 e disciplina la cosiddetta “abitabilità/agibilità sanante”, prende semplicemente atto di alcune delle casistiche più frequenti i cui si sono ritrovati molti edifici.

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