Tolleranze post Salva Casa, è un nuovo condono edilizio?
Riflessione sul Testo Unico Edilizia aggiornato al Salva Casa alla luce della recente relazione del Presidente del TAR Veneto
Le differenze principali
Comprese le differenze principali tra il condono, che resta uno strumento straordinario e più permissivo, introdotto per affrontare situazioni di abusivismo edilizio diffuso, e la sanatoria, che è una procedura ordinaria, rigorosa e limitata, è evidente che con il Salva Casa il cambio di passo è evidente.
Il Salva Casa non è un condono edilizio, ma rappresenta un tentativo del legislatore di agevolare la regolarizzazione edilizia. Con l’introduzione di strumenti come gli articoli 34-bis, 34-ter e 36-bis, il Testo Unico Edilizia compie un passo verso una maggiore flessibilità, pur mantenendo le differenze tra condono edilizio e sanatoria edilizia.
È vero che con la nuova versione dell’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) viene prevista una data (il 24 maggio 2024, priva in realtà di logica giuridica) all’interno della quale considerare le nuove tolleranze maggiori del 2% (simile ad una forma di condono), ma è altrettanto evidente che era corretto prevedere maggiori tolleranze, soprattutto per le edificazioni più risalenti nel tempo e con caratteristiche costruttive diverse dalle attuali.
Ostinarsi ad utilizzare il microscopio su edificazioni in cui l’unità di misura non era neanche il centimetro ma il metro, sarebbe risultato dannoso e inutile. Non nascondo, però, le mie difficoltà a comprendere il motivo per avere ancorato le nuove maggiori tolleranze alla data di pubblicazione del D.L. n. 69/2024 e non, piuttosto, al periodo di edificazione dell’immobile.
Anche l’art. 34-ter, che di fatto amplia le tolleranze alle varianti ante 77 e disciplina la cosiddetta “abitabilità/agibilità sanante”, prende semplicemente atto di alcune delle casistiche più frequenti i cui si sono ritrovati molti edifici.
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