Transizione 5.0: al via la presentazione delle domande

La misura concede un beneficio sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese

di Redazione tecnica - 04/09/2024

È attiva sul sito del GSE la piattaforma per la presentazione delle domande di accesso al Piano Transizione 5.0., come previsto dal Decreto del MIMIT del 7 agosto 2024, recante le modalità attuative per il riconoscimento un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Transizione 5.0: il Decreto del MIMIT

Istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024 (c.c. Decreto PNRR 4), convertito in Legge 56/2024, il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia, per sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

Come riportato nel Decreto del MIMIT, possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, escludendo quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura, destinatarie di sanzioni interdittive o che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti ammessi al Piano Transizione 5.0

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto.

In particolare, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, riguardanti investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016, alle condizioni di cui all’articolo 6 dello stesso Decreto, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Sono agevolabili anche:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto beneficiario, fermo restando che non devono essere stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati.

Misura del beneficio

Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall’articolo 9, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:

  • a) nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 5% per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al %, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del decreto;
  • b) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
  • c) nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6. 2

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:

  • a) un importo complessivamente non superiore a 10mila euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 15;
  • b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 17.

Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Crediti d’imposta Transizione 5.0: a quanto ammontano e come utilizzarli

Il credito d’imposta è subordinato al completamento dell’intero progetto di innovazione.

Inoltre il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  •  è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
  • non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
  • è utilizzabile, esclusivamente in compensazione in una o più quote entro il31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta oggetto della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 7, pena lo scarto dell’operazione di versamento;
  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale

Riduzione consumi energetici: le certificazioni

La riduzione dei consumi energetici va attestata con certificazioni tecniche che attestino:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
  • ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Le certificazioni sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE e possono essere rilasciate da:

  • a) Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • b) Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • c) ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Presentazione delle comunicazioni

Le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono essere presentate sul portale del GSE nella sezione dedicata.

A questo proposito il MIMIT ha fornito nella Circolare Operativa del 16 agosto 2024 tutti i chiarimenti tecnici, utili alla corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

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