Transizione 5.0: pubblicate le nuove FAQ del MIMIT

Dal Ministero arrivano nuovi chiarimenti sul credito d'imposta per le imprese che investono in nuove tecnologie ed energie rinnovabili

di Redazione tecnica - 15/04/2025

Impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

FAQ 6.1

D. Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?

R. Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024. Qualora l’impresa abbia effettuato investimenti in impianti con moduli fotovoltaici, avvalendosi, nelle more della formazione del registro sopra citato, di un’autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente verificarne l’avvenuta iscrizione. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che comprendano i moduli fotovoltaici a maggiore efficienza previsti alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 12, del DL 181/2023, ossia:

  • i. 130% del costo per gli impianti che comprendono moduli fotovoltaici di cui alla lettera a);
  • ii. 140% del costo per gli impianti che comprendono moduli fotovoltaici di cui alla lettera b); iii. 150% del costo per gli impianti che comprendono moduli fotovoltaici di cui alla lettera c).

FAQ 6.4

D. Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo?

R. Qualora siano già presenti presso la struttura produttiva impianti per l'autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’Impresa beneficiaria deve indicarlo sulla Piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto. In tale caso, nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva deve essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto di autoproduzione preesistente, o in fase di realizzazione per progetti realizzati o in corso di realizzazione, dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto dell'energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione) per gli impianti realizzati o in corso di realizzazione. Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, deve essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.

FAQ 6.11

D. Gli impianti per l'autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. Decreto CACER) e dal “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” (TIAD)?

R. Gli impianti per l'autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva sia nei casi di autoconsumo a distanza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero:

  • impianto direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri;
  • impianto che utilizza la rete di distribuzione.

In aggiunta a tali requisiti di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la Circolare operativa prevede due ulteriori requisiti:

  • la coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.), salvo il caso in cui il credito d' imposta sia riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
  • che ogni impianto di produzione di energia da FER da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione.

I suddetti impianti, qualora inseriti in configurazioni di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, nella stessa zona di mercato e localizzati nella porzione di rete sottesa alla medesima cabina primaria della struttura produttiva presso cui si realizza il progetto di innovazione, possono accedere anche ai benefici previsti dal Decreto CACER e dal TIAD nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti previsti dalle rispettive discipline:

  • il riconoscimento di una tariffa incentivante, ai sensi del Decreto CACER, qualora abbia una potenza non superiore a 1 MW, purché il beneficio derivante non sia superiore al costo.
  • il riconoscimento di un contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, ai sensi del TIAD (che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del Titolo IV, Capo I, e dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21) senza limiti di potenza.

 

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