Trasferimento bonus edilizi a eredi: le indicazioni del Fisco

Il familiare convivente può utilizzare le quote residue di Bonus Casa dopo il decesso del beneficiario? Ecco la risposta di Fisco Oggi

di Redazione tecnica - 16/09/2024

Dopo il decesso del beneficiario delle detrazioni sulle spese di ristrutturazione edilizia (c.d. Bonus Casa) è possibile trasferire le quote residue al familiare convivente e proprietario dell’immobile?

Di trasferibilità dei bonus edilizi è tornata a parlare l’Agenzia delle Entrate in risposta a un contribuente, confermando che può diventare il beneficiario delle quote residue di detrazione, a condizione che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Bonus casa: a chi spetta 

Ricordiamo che il Bonus Casa, disciplinato dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, spetta ai proprietari oppure ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto dei lavori e che ne sostengono le spese, quindi anche a inquilini o comodatari.

Possono accedere alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  • i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).

Inoltre possono richiedere le agevolazioni, a condizione di sostenere le spese e che siano intestatari di bonifici e fatture anche i seguenti soggetti:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Trasferimento delle detrazioni

Nel caso di immobile ereditato, tenendo conto che le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie non sono legate all’immobile, bensì ai soggetti che ne usufruiscono, il comma 8 dell'articolo 16-bis del TUIR, dispone che «in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

Quindi, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, o per subentro nel contratto di locazione:

  • le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile;
  • se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.

Conclude quindi l’Agenzia delle Entrate che, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, come indicato nella Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, l’erede può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione, in quanto ne è proprietario.

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