Trasformazione pergolato in veranda: l’intervento è abusivo
La conferma dal Consiglio di Stato: l’apposizione di infissi e pannelli configura la realizzazione di una nuova volumetria che necessita di permesso di costruire
La realizzazione di una veranda tramite la chiusura di un portico o di un pergolato tramite l'apposizione di infissi e pannelli implica la creazione di un volume aggiuntivo tale da necessitare di permesso di costruire.
Pergolato trasformato in veranda: una SCIA non basta
È un caso da manuale, quello affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9470/2022, con la quale ha respinto l’appello presentato contro l’ordine di demolizione ingiunto da un’Amminisrrazione Comunale per opere abusive consisitenti nell’apposizione di infissi in alluminio e pannelli in pvc in corrispondenza dei vuoti di un portico-pergolato, per le quali sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
Già il TAR aveva specificato che l’intervento aveva comportato un aumento volumetrico e non poteva qualificarsi come manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): le opere di manutenzione straordinaria mirano a rinnovare e a sostituire parti anche strutturali degli edifici o anche integrare servizi igienico sanitari e tecnologici, a condizione di non alterare la volumetria complessiva degli edifici stessi e non comportare modifiche alle destinazioni d’uso, mentre qui la superficie era aumentata di ben 36 mq.
L’opera per altro non era nemmeno qualificabile come pergotenda, essendo chiusa almeno su tre lati con un aumento di volumetria in difformità dal titolo edilizio originario e da quelli successivi.
Nel valutare la questione, il Consiglio ha preliminarmente specificato che il fatto che l’amministrazione abbia utilizzato il termine “pergolato” per rappresentare la copertura in questione, assimilabile a un portico, non assume rilievo giuridico rispetto al fatto che si sia creato un nuovo volume, senza titolo edilizio.
La definizione di pergotenda
Quanto alla realizzazione della “pergotenda”, il Collegio ha ricordato che gli elementi per definire un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzato dal regime di edilizia libera, si individuano nel fatto che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.
In questo caso si trattava di un’opera stabilmente infissa a un solaio in conglomerato cementizio e realizzata con telai in alluminio e i pannelli in p.v.c. in corrispondenza dei vuoti della struttura di copertura: non c'erano quindi elementi tali da far presumere che si trattasse di una pergotenda.
Il concetto di pertinenza urbanistica
Non convincono nemmeno le argomentazioni circa la natura prettamente pertinenziale dell'opera: secondo il Consiglio si definisce pertinenza un manufatto di "minimo" impatto sotto il profilo urbanistico, mentre nel caso in esame si tratta della realizzazione di un intervento che crea una chiusura idonea a determinare una nuova volumetria significativamente ampia (36 mq).
Il concetto di pertinenza rilevante ai fini della disciplina urbanistica, comporta che l'opera possa rientrare in edilizia libera se è caratterizzata da dimensioni e configurazioni modeste rispetto alla cosa principale cui esso inerisce. D'altronde, la qualifica di pertinenza urbanistica non è riconducibile a quella civilistica, per cui, ai fini della pertinenza urbanistica, non si deve considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma si devono considerare le caratteristiche dell'opera in sé sotto il profilo dell'autonomo impatto urbanistico sul territorio.
La nozione di pertinenza urbanistica è, dunque, più ristretta rispetto a quella civilistica, definita dall'articolo 817 c.c. ed è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando non solo è preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando trattandosi di opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, sia privo di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale.
Manca quindi la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera che ne alteri la sagoma.
La legittimità della demolizione
Risulta quindi corretta la valutazione dell’amministrazione comunale e del giudice di prime cure circa la assoggettabilità dell'opera realizzata al regime sanzionatorio ex art. 31 d.P.R. 380/2001, dato che si tratta di una nuova opera realizzata senza titolo edilizio, per cui la sanzione da infliggersi, non essendo l’opera sussumibile nell’alveo della categoria degli interventi edilizi realizzabili con SCIA (creando un nuovo volume di 36 mq), è quella demolitoria.
In particolare va ricordato che:
- i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita della proprietà;
- tale scansione procedimentale è costituita:
- a) dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli;
- b) dall'accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione;
- c) dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ne deriva che per l’adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo.
Infine Palazzo Spada ha ricordato l’autonomia che intercorre tra procedimento penale e procedimento amministrativo: “Nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p. secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia e urbanistica. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando il Comune non si sia costituito parte civile nel processo penale”.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la configurazione di una nuova volumetria realizzata in assenza di permesso di costruire, con conseguente legittimità dell'ordine di demolizione.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO